Comunicazione via email dirigente - dipendente, è lecita la richiesta accesso atti di terzi citati?

Un’ insegnante vivendo una situazione al limite tra sopruso e mobbing scrive alla Dirigente Scolastica diverse email comunicandole anomalie con tanto di episodi, nomi cognomi (di colleghe e affini) e contesti.
A mezzo A/r arriva una comunicazione da parte il RPD della struttura informandola della Istanza di un legale “Richiesta accesso agli atti 241/90 art 22”
La parte controinteressata nel termine di 10 giorni porrà OBIEZIONE motivando a tal riguardo il suo interesse a “coinvolgere il D.G. riferendo di fatti reali condivisi per renderla partecipe di un disagio personale che si riflette anche sull’ attività dell’insegnamento”
La Domanda?
Se le email avevano come interloquenti dipendente e il suo Dirigente SC, è lecito chiedere l’accesso a tali atti da parte di potenziali " interessati" che, in teoria non dovrebbero saperne niente? La corrispondenza intercorsa esclusivamente per email è configurabile come Atto sul cui far valere il diritto di accesso agli atti.