Concessione amministrativa di bene patrimoniale indisponibile

Buongiorno a tutti.
Un fisioterapista, libero professionista, chiede di poter utilizzare un bene del patrimonio indisponibile per poter esercitare la propria attività.
Dalla ricerca che ho fatto un bene del patrimonio indisponibile può essere destinato tramite concessione amministrativa; precede manifestazione d’interesse quindi una procedura ad evidenza pubblica.
Il dubbio che mi rimane è che il bene dev’essere finalizzato a perseguire interessi pubblici mantenendo quindi il vincolo di destinazione.
In questo caso il richiedente è un libero professionista dunque a prescindere dal fatto che potrebbe avere a disposizione il bene l’attività che esercita non rientra in questo vincolo.
Mi sono perso qualcosa per strada?
Grazie a chi risponderà

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Ciao. Il mio Ente li concede anche ad attività commerciali. Per quanto riguarda invece la vendita di beni indisponibili allora si che ci vorrebbe finalità di interesse pubblico. Ma di solito ci sono regolamenti interni propri dell’ente.

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No, non ti sei perso affatto per strada. Anzi, hai centrato esattamente il punto nodale della questione giuridica. Il tuo ragionamento è lineare e giuridicamente ineccepibile, ma per sciogliere il dubbio occorre analizzare come la giurisprudenza e la dottrina interpretano il vincolo di destinazione dei beni del patrimonio indisponibile (Art. 828, comma 2, c.c.) quando entrano in gioco i privati.

Ecco l’anello di congiunzione che manca per chiudere il cerchio:

1. Il Vincolo di Destinazione e l’Uso Particolare del Bene

Il principio cardine è che un bene del patrimonio indisponibile non può essere sottratto alla sua destinazione pubblica, se non nei modi stabiliti dalle leggi che lo riguardano.

Tuttavia, la concessione amministrativa a un privato (anche un libero professionista) è ammissibile solo se si configura come un uso particolare/eccezionale del bene pubblico che, anziché contrastare con l’interesse pubblico, lo persegue indirettamente o lo integra.

Il privato, in sostanza, diventa lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione realizza un servizio alla collettività.

2. Il “Fisioterapista Privato” persegue un interesse pubblico?

La risposta è: dipende da come viene strutturata e motivata la concessione.

Se l’Amministrazione concede il bene al fisioterapista semplicemente per fargli svolgere la sua attività privata lucrativa commerciale (es. uno studio privato puro), la concessione è illegittima. In questo caso avresti perfettamente ragione: ci sarebbe uno svuotamento del vincolo di destinazione a favore di un interesse puramente egoistico e privato.

La concessione diventa invece legittima se l’attività del professionista viene “pubblicizzata” (nel senso di finalizzata al pubblico interesse) attraverso l’atto di concessione (e la relativa procedura ad evidenza pubblica). Ad esempio, quando il bando e il successivo disciplinare prevedono:

  • Tariffe calmierate per i residenti del Comune, fasce deboli o anziani.
  • Integrazione con i servizi sociali/sanitari comunali (es. ore di prestazioni gratuite per soggetti segnalati dagli assistenti sociali).
  • Garanzia di un servizio assente sul territorio, andando a colmare un gap assistenziale per la comunità locale (art. 118, comma 4 Cost. – sussidiarietà orizzontale).

In questo modo, l’attività del libero professionista non è più una mera attività privata, ma diventa un’attività di servizio di rilevanza pubblica o di interesse generale. Il vincolo di destinazione del bene indisponibile è così fatto salvo: il bene serve a garantire la salute e il benessere della cittadinanza radicata su quel territorio.

3. Lo schema istruttorio corretto

Per non rischiare censure (dalla Corte dei Conti o da terzi controinteressati), l’iter che l’Amministrazione deve seguire si articola così:

A. Valutazione di compatibilità (La macro-destinazione)

L’organo d’indirizzo (Giunta/Consiglio, a seconda dei regolamenti sui beni) deve preliminarmente valutare se l’attività di fisioterapia sia compatibile con la natura del bene. Se l’immobile, ad esempio, fa parte del patrimonio indisponibile perché destinato a “edificio scolastico” o “sede logistica della Protezione Civile”, l’inserimento del fisioterapista non deve pregiudicare la funzione principale del bene.

B. Atto di indirizzo (La qualificazione dell’interesse pubblico)

La Giunta comunale deve approvare un atto di indirizzo in cui si dice chiaramente: “Il Comune intende valorizzare l’immobile X inserendovi un servizio di fisioterapia e riabilitazione volto a soddisfare le esigenze della cittadinanza (es. anziani, sportivi locali), data la carenza di tali servizi in zona…”

C. Evidenza Pubblica (Manifestazione d’interesse / Bando)

Si avvia la procedura comparativa. I criteri di valutazione del bando non dovranno basarsi solo sul canone offerto (aspetto puramente economico), ma soprattutto sulla qualità del progetto di gestione e sulle utilità sociali proposte (es. ore di volontariato, sconti ai residenti, investimenti sulla struttura).

D. Il Disciplinare di Concessione

Nel contratto/disciplinare verranno inseriti gli obblighi di servizio. Se il fisioterapista non rispetta le tariffe calmierate o i turni concordati, la concessione decade per violazione del vincolo di destinazione.

Riassumendo

Non hai sbagliato l’analisi: se il fisioterapista pretende il bene alle sue sole condizioni di mercato per farci il suo studio privato, non si può fare.

La strada è giuridicamente percorribile solo se l’Amministrazione, tramite la procedura ad evidenza pubblica, “impatta” l’attività del professionista legandola a prestazioni di utilità sociale o tariffe agevolate per la collettività, trasformando la sua attività professionale nel mezzo per realizzare l’interesse pubblico originario del bene.