concessione chiosco estivo ad associazione sportiva dilettantistica

buongiorno
avrei un quesito
un ente a seguito di una richiesta di recesso anticipato di una attività economica ha emesso nuovamente il bando per la concessione di un chiosco estivo ad una cifra xxxxxx. il bando è andato deserto. non è stato ricontattato il precedente concessionario, e una volta scaduto il bando una associazione sportiva dilettantistica (non del territorio) si è presentata dichiarandosi interessata, accettando tutte le condizione del bando scaduto, però proponendo come cifra da sostenere per la concessione non quella indicata nel bando ma proponendo un importo di circa pari la metà di quello previsto all’interno del bando.
il comune ha accettato le condizioni dettate dall’associazione ed ha deciso di affidarglielo direttamente.
è possibile accettare senza rimettere fuori un nuovo bando? inoltre può una società dilettantistica (tra l’altro con sede legale esterna al territorio dove avviene la concessione) esercitare per 3/4 mesi tutti i giorni un’attività commerciale che non rientrerebbe neanche tra i principi del proprio statuto?
ringrazio anticipatamente per la risposta
cordiali saluti
giacomo

Sotto il profilo tecnico-giuridico, stiamo parlando di una concessione di servizi di ristorazione/bar mediante la gestione di un chiosco di proprietà comunale.

Non sono un esperto in materia di contratti degli enti pubblici, ma la procedura attuata dal Comune (soprattutto l’accettazione diretta di un’offerta equivalente alla metà della cifra che era stata messa a bando) mi pare alquanto traballante…

Anche sotto il profilo amministrativo sono molto perplesso: parliamo della gestione di un chiosco/bar esterno alla sede dell’ASD ed aperto ad un pubblico indifferenziato, per cui sarebbe un’attività commerciale e imprenditoriale a tutti gli effetti, con quanto ne consegue.

Soprattutto considerando che l’importo posto a base del precedente bando di concessione del bene pubblico è stato dimezzato, pertanto configurando una migliore condizione economica a favore del nuovo soggetto gestore, laddove si tratti di un canone che il gestore deve pagare al Comune, la procedura risulta irregolare ed il chiosco deve essere posto nuovamente a bando pubblico alle condizioni ad ora accettate.

Qualunque altro soggetto imprenditoriale potrebbe pertanto opporre lite anche ai fini della tutela della concorrenza sul mercato, se arbitrariamente l’Ente Locale ha scelto, come appare ed assumendosi le responsabilità del caso, di concedere il chiosco senza procedura pubblica e dimezzando il canone di concessione. Essendo migliorate le condizioni economiche di concessione del bene, altri soggetti avrebbero potuto partecipare.

L’ASD può anche esercitare l’attività commerciale a favore del pubblico indistinto, per questo attivandosi a tal fine in camera di commercio e trasmettendo l’apposita SCIA per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L’attività non potrà comunque essere esercitata in assenza di SCIA e la stessa SCIA sarebbe invalida laddove il soggetto giuridico non risulti attivo da Visura Camerale per l’esercizio della suddetta attività commerciale.

In base alla descrizione fornita, risultano pertanto varie irregolarità che espongono l’ente locale a vari rischi, sia per quanto concerne la gestione della procedura che per la gestione della SCIA SUAP.