Mi sembra di aver capito, se non vado errato, che in attesa di una riforma organica del Parlamento che subordini il rilascio delle concessioni al preventivo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, queste restano efficaci fino al 31/12/2023. Premesso ciò, a seguito di controlli effettuati, già nel 2021, è emerso che una ditta non risulta essere iscritta ai registri camerali e durc inesistente. Visto il comma 2.4, articolo 2 dell’Allegato A della deliberazione della Giunta Regionale Lazio 22 dicembre 2020, n. 1042 il quale prevede che “L’interessato dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale specifica la causa di impedimento di cui al punto 2.1, e si impegna ad effettuare l’iscrizione entro il termine di 6 mesi dall’avvio del procedimento di rinnovo". Per quanto sopra riportato, e considederato che il procedimento di rinnovo non è scaduto, posso inviare alla ditta con una comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 L. 241/1990) - Revoca Autorizzazione di Commercio su aree pubbliche su posteggio e relativa concessione di suolo pubblico per mancanza di requisiti? Grazie
Lo dice solo il TAR Lazio per le concessioni di Roma. Il TAR Lazio mutua l’adunanza plenaria del consiglio di stato sulle concessioni degli stabilimenti balneari. Quindi, se per le concessioni balneari l’AP ha espresso un principio per tutta Italia (proroga giudiziale fino al 31/12/23), per il commercio su AAPP la cosa è diversa. Per adesso, Roma a parte, spetta ai comuni trovare una soluzione. Auspicando una omogeneità procedurale, spero che intervenga, a breve, il legislatore. Per il TAR Lazio, Roma, vedi le sentenze gemelle del 2022: 527/530/537/539/801/1411
Diciamo che ormai la questione è cristallina. Se un comune rinnova tacitamente per 12 anni le concessioni ai sensi del DL 34/20 e questo rinnovo venisse impugnato da un controinteressato, il controinteressato avrebbe il 100% di probabilità di vincere di fronte al TAR. Le sentenze del TAR Roma riguardano la questione in senso inverso: Roma capitale applica la Bolkestein, i commercianti impugnano, il TAR Roma sposa in toto la linea del comune e dell’AGCM (rifacendosi all’AP).
Detto questo, è difficile dare consigli. I comuni possono andare avanti ai sensi del DL 34/20 sperando in una norma transitoria che traghetti le concessioni rinnovate verso un regime giuridico più in linea con la Bolkestein. Tuttavia, è chiaro che non dovrebbero farlo.
Relativamente alla tua domanda, con l’art. 56-bis del DL 73/21 è stato chiarito che i comuni possono attendere fino alla fine (30/06/2022) prima di procedere con la decadenza. Quindi, va bene contattare il privato per avvertirlo. Non si tratterebbe di una vera e propria comunicazione di avvio procedimento dato che quella l’hai sicuramente fatta a suo tempo come tutte le Amm.ni comunali. Diciamo che è un plus partecipativo in favore del privato
Vedi qua: Commercio su AAPP – rinnovo concessioni ai sensi dell’art. 56-bis del DL n. 73/2021