COMMERCIO SU AAPP – RINNOVO CONCESSIONI AI SENSI DELL’ART. 56-BIS DEL DL N. 73/2021
D.L. 25/05/2021, N. 73 - MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI.
ART. 56-BIS - RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE
(In vigore dal 25/07/2021 – introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021)
- In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all’allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall’articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo.
D.L. 22/03/2021, N. 41 - MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19.
ART. 26-BIS. CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
(In vigore dal 22 maggio 2021 - introdotto dalla legge di conversione n. 69/2021)
- Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista.
Dopo il momento di incertezza a seguito dell’art. 26-bis citato, il legislatore statale torna sull’argomento del rinnovo concessioni per il commercio su area pubblica. Ipotizzo che le associazioni di categoria abbiamo sensibilizzato il legislatore dato che molte Amministrazioni comunali hanno sospeso i procedimenti di rinnovo concessioni, proprio alla luce dell’art. 26-bis, in attesa di altri sviluppi normativi. Sul punto vedi il mio precedente articolo dove sono citate anche le dinamiche giuridiche che sottendono la proroga (ennesima):
Art. 26-bis del DL n. 41/2021 - proroga concessioni del commercio su AAPP - primo commento
Adesso, con la conversione del DL n. 73/2021, viene aggiustato il tiro. Anche se viene indicato un “possono” la ratio sembra essere: le Amm.ni comunali non devono revocare o sospendere il procedimento e hanno facoltà (potere/dovere ai sensi della normativa citata) nel portare a termine i rinnovi. Inoltre, per andare in contro ai concessionari (vedi soprattutto la questione DURC), viene stabilito che i requisiti soggetti, i requisiti morali e la regolarità contributiva possono essere verificati entro il termine di conclusione del procedimento. La generica indicazione dei “requisiti soggettivi” può essere intesa con ratio onnicomprensiva. In sintesi, vengono allargate le maglie temporali del procedimento in funzione della possibilità di una posticipata regolarizzazione (dubbio che avevo espresso nell’articolo citato). Attualmente, il termine dello stato di emergenza è fissato al 31/12/2021 (vedi DL n. 105/2021) ergo, i 90 gg successivi portano la conclusone della procedura al 31/03/2022.
Concludo dicendo che se il legislatore statale vorrà davvero far rientrare il comparto del commercio su aree pubbliche nel campo applicativo del d.lgs. n. 59/2010 (quindi della “Bolkestein”), occorrerà una normativa transitoria nazionale ad hoc come è già accaduto con l’Intesa del 2012. Le Amministrazioni comunali si adeguerebbero di conseguenza con uniformità procedurale.