Concessione contributi ad ETS

L’art 12 della 241/90 riporta letteralmente che per “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita’ cui le amministrazioni stesse devono attenersi.”. Naturalmente i predetti criteri debbono rispettare i principi costituzionali di parità di trattamento, uguaglianza e non discriminazione che devono sempre muovere l’azione della pubblica amministrazione.

Conseguentemente a quanto sopra per poter concedere un contributo (ANCHE DI IMPORTO MINIMO) ad un’ODV, APS, SOC, SPORTIVA, o ETS in genere la procedura da seguire più corretta da seguire sarebbe:

· Delibera di giunta che stabilisce gli indirizzi;

· Determina del Responsabile che approva bando e modulistica;

· Determina del Responsabile che nomina commissione valutativa;

· Seduta della Commissione;

· Determina approvazione verbali e graduatoria;

· Determina liquidazione contributo/ausilio;

La procedura sopra descritta, però, risulta rigida e poco flessibile e difficilmente realizzabile ogni volta che il nostro Comune deve concedere un contributo, anche di pochi euro, soprattutto tenendo conto che spesso le richieste di contributo per iniziative che si realizzano sull’onda di emergenze o emotività quasi immediate (es. emergenze pandemiche, sociali, ecc).

Volendo quindi cercare di ridurre i tempi di erogazione dei contributi, rispettando l’art. 12 ed i principi sopra descritti, vorremo sapere se sia possibile realizzare una procedura secondo i seguenti passaggi:

  1. La Giunta stabilisce gli indirizzi per l’erogazione di tutti i contributi agli ETS durante l’anno;

  2. Il Responsabile approva e pubblica bando e modulistica; Si tratta però di un Bando aperto tutto l’anno i cui, tra l’altro, si fissano: I punteggi (ad es. in base alla valenza sociale, alla rete partenariale, ai risultati attesi, all’impatto sociale, si fissa il MASSIMO DI CONTRIBUTO CONCEDIBILE sia in termini assoluti che percentuali, e UN PUNTEGGIO MINIMO DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO);

  3. gli ETS fanno domanda di contributo e sono liberi di farla in OGNI MOMENTO DELL’ANNO;

  4. il Responsabile nomina una commissione valutativa rispettando i 30 gg per la conclusione del procedimento;

  5. Sedute della commissione;

  6. Graduatoria in cui si valuta se la richiesta dell’ETS sia IDONEA E FINANZIABILE (ha superato il punteggio minimo e ci sono ancora fondi in bilancio quindi è possibile finanziarla) oppure è IDONEA ma non finanziabile ha superato il punteggio minimo ma PER IL MOMENTO non ci sono ancora fondi in bilancio quindi non è possibile finanziarla);

In questo modo soltanto i punti 4-5-6 saranno da ripetere ogni volta che degli ETS facciano richiesta di contributo risultando quindi una procedura più agile e snella piuttosto che essere costretti ogni volta ad approvare dei bandi e modulistiche diverese.

Inoltre vorrei sapere se una volta che abbiamo una graduatoria di proposte IDONEE MA NON FINANZIABILI (in quanto ci saranno proposte che durante l’anno hanno superato il punteggio minimo, ma non c’erano fondi per il loro finanziamento), se con una variazione di bilancio riuscissimo a coprire i contributi richiesti, rendendo queste proposte finanziabili, potremo erogare i contributi richiesti in ordine di punteggio assegnato?

Nella maniera sopra descritta avremo rispettato i principi costituzionali, la L 241/90, e nel contempo avremo una procedura più elastica (non dovremo fare ogni volta dgc indirizzi, det approvazione moduli ecc…) per poter concedere dei contributi anche per iniziative degli ETS di importo basso e che nascono in maniera estemporanea.

Grazie per l’attenzione e la competenza che vorrete dimostrare.