Vedrei lo STATUTO comunale e la legge 241/90.
LEGGE 241/90 - Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)
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La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
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L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
se non hai un regolamento, che vi sia, almeno, una DGC che fissi dei criteri al fine di non cadere nell’arbitrarietà (nelle more dell’approvaizone del regolamento). La stessa giunta approverà o meno la domanda di patrocinio