Concessione suolo pubblico per commercio su aree pubbliche con chiosco

Premessa:

  • nel giugno dell’anno 2000 viene stipulata una convenzione per la concessione permanente di suolo pubblico per la realizzazione di un chiosco per vendita di prodotti alimentari;
  • detta convenzione prevedeva:
  • una durata di venti anni ed è, pertanto, scaduta del giugno 2020
  • alla scadenza, qualora l’amministrazione intenda affidare nuovamente l’area in concessione vi provvederà con nuova ed autonoma convenzione e all’attuale concessionario viene riconosciuto il diritto di prelazione a condizione che siano state rispettate tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione
  • tutte le opere che verranno costruite dal concessionario…passeranno automaticamente e senza nessun successivo separato atto in proprietà dell’A.C. alla scadenza della convezione
  • con Decreto del Commissario Prefettizio in data 02/09/2021 il chiosco è stato annesso al patrimonio edilizio comunale;
  • con successiva determinazione dirigenziale il chiosco è stato assegnato temporaneamente (fino alle decisioni che dovranno essere adottate dalla nuova amministrazione comunale in merito al piano del commercio) al titolare uscente alle condizioni indicate nella determina;
  • la nuova amministrazione comunale non ha ancora preso decisioni in merito e, pertanto, siamo tuttora in regime di assegnazione temporanea.
    Fatta questa dovuta premessa, al fine di meglio inquadrare la situazione, si chiede un parere in merito all’istanza presentataci dal titolare del chiosco per rinnovo della concessione del suolo pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente chiedendo l’applicazione dell’art. 11, comma 5 Legge 30/10/2023 n° 214 che rimanda all’art. 181, comma 4-bis D.L. n° 34/2020 che, a giudizio dell’ufficio scrivente, non trova riscontri nel caso in questione per la sua utilizzazione.
    Mi scuso per la prolissità e ringrazio anticipatamente per l’attenzione
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Anche a parere mio, le regole generali non si applicano là dove vige una convenzione specifica al fine di gestire una situazione particolare. Tanto più che la normativa statale non si dovrebbe applicare per palese contrasto (ormai acclarato in via giurisprudenziale) con la direttiva Bolkestein.
Nel coso che citi, l’acquisizione al patrimonio pubblico (vedi sentenza CGEU 11/07/2024: https://www.youtube.com/watch?v=mlnS-kmvWlM) indica, chiaramente, che la concessione è andata a scadenza e che adesso siamo in un regime temporaneo / provvisorio che non può dare al privato una aspettativa di stabilità della sua posizione giuridica (il vecchio diritto di insistenza)