Concessioni commercio su aree pubbliche

Buongiorno, relativamente alla disposizione secondo cui
alle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, si applica il termine finale di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista.”
si chiede se, durante questo periodo “di proroga”, i titolari delle concessioni possano disporre liberamente delle stesse e cederle a terzi, ad esempio mediante cessione d’azienda.

Certo. L’azienda è commercializzabile (vendita affitto, ecc.) e qui vige il codice civile e la libertà contrattuale. Dal collegato lato amministrativo, il subentrante vedrà traslare su di sé la situazione giuridica attuale: una concessione/autorizzazione prorogata ex lege in attesa di essere rinnovata o già rinnovata se il comune avesse già espletato.

vedi qua: Commercio su AAPP – rinnovo concessioni ai sensi dell’art. 56-bis del DL n. 73/2021