Buongiorno, relativamente alla disposizione secondo cui
“alle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, si applica il termine finale di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista.”
si chiede se, durante questo periodo “di proroga”, i titolari delle concessioni possano disporre liberamente delle stesse e cederle a terzi, ad esempio mediante cessione d’azienda.
Certo. L’azienda è commercializzabile (vendita affitto, ecc.) e qui vige il codice civile e la libertà contrattuale. Dal collegato lato amministrativo, il subentrante vedrà traslare su di sé la situazione giuridica attuale: una concessione/autorizzazione prorogata ex lege in attesa di essere rinnovata o già rinnovata se il comune avesse già espletato.
vedi qua: Commercio su AAPP – rinnovo concessioni ai sensi dell’art. 56-bis del DL n. 73/2021