con riferimento all’oggetto ed alla Deliberazione della Giunta Regionale PIEMONTE 29 ottobre 2021, n. 24-4007 “Richiamato, […] lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 (oggi 31 marzo 2022) ; l’articolo 26-bis del D.L. 41/2021 (Concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche) sancisce che al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all’articolo 103, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista […] per il combinato disposto dei predetti articolo 26 bis ed articolo 1, lo stato di emergenza è prorogato al 31 dicembre 2021 (oggi 31 marzo 2022), e pertanto il termine finale per la conclusione dei procedimenti di rinnovo e per le connesse verifiche dei requisiti delle imprese, ivi compresa la regolarità contributiva, è, allo stato attuale, fissata al 31 marzo 2022 (oggi 30 giugno 2022)”
si chiede di conoscere se:
i termini per la conclusione e rilascio dei rinnovi delle concessioni debba quindi intendersi prorogato al 30/06/2022 ope legis
se nelle more del rilascio dei rinnovi sia ipotizzabile una modifica del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche che determini una modifica delle posizioni dei banchi e del normativo in merito ad orari di inizio e fine attività, circolazione veicolare nell’area mercatale ecc