Concessioni mercatali e proroga validita' per emergenza covid - termine rilascio

con riferimento all’oggetto ed alla Deliberazione della Giunta Regionale PIEMONTE 29 ottobre 2021, n. 24-4007 “Richiamato, […] lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 (oggi 31 marzo 2022) ; l’articolo 26-bis del D.L. 41/2021 (Concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche) sancisce che al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all’articolo 103, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista […] per il combinato disposto dei predetti articolo 26 bis ed articolo 1, lo stato di emergenza è prorogato al 31 dicembre 2021 (oggi 31 marzo 2022), e pertanto il termine finale per la conclusione dei procedimenti di rinnovo e per le connesse verifiche dei requisiti delle imprese, ivi compresa la regolarità contributiva, è, allo stato attuale, fissata al 31 marzo 2022 (oggi 30 giugno 2022)

si chiede di conoscere se:

i termini per la conclusione e rilascio dei rinnovi delle concessioni debba quindi intendersi prorogato al 30/06/2022 ope legis

se nelle more del rilascio dei rinnovi sia ipotizzabile una modifica del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche che determini una modifica delle posizioni dei banchi e del normativo in merito ad orari di inizio e fine attività, circolazione veicolare nell’area mercatale ecc

1 Mi Piace

Sì, le amministrazioni comunali possono usufruire della dilazione temporale per portare a termine i rinnovi. Diciamo che è ragionevole attendere per dare modo ai commercianti carenti dei requisiti, di regolarizzarsi. La proroga porta con sé anche più tempo per i commercianti di trovare la regolarità. Sul forum abbiamo affrontato la questione varie volte, trovi dei miei commenti.

Come indica la nota regionale, vedi l’art. 26-bis del DL n. 41/2021 come convertito con legge n. 69/2021

Prima dell’art. 26-bis citato, l’applicazione dell’art. 103 del DL n. 18/2020 era stata esclusa al caso di specie dato che si tratta di disposizione generale mentre quelle del DL n. 34/2020 hanno carattere speciale e quindi, data anche la coincidenza temporale e la mancanza di specificazioni, deroganti rispetto alla prima.

Adesso, la specificazione è stata dettata per legge.

Le modifiche al layout delle concessioni sono sempre fattibili su motivazioni oggettive. Non importa attendere scadenze o rinnovi. Le concessioni traslate altrove mantengono l’efficacia che già hanno. Tutto dipende dalla motivazione. La giurisprudenza riconosce la legittima facoltà della PA nel disciplinare l’uso del suolo pubblico in modo ragionevole, per esigenze di pubblico interesse.

Se la cosa vuole essere permanente, allora occorre modificare il Piano del commercio su AAPP previa concertazione ai sensi di legge. Parallelamente occorre applicare il regolamento relativamente alle procedure riservate agli operatori già concessionari che dovranno scegliere le nuove postazioni.
Può essere prevista una prima fase sperimentale (ad esempio un anno di prova) prima della ratifica da parte del consiglio comunale con l’approvazione della variazione del Piano. La fase sperimentale vincola la successiva previsione in pianta stabile alla valutazione dei risultati della fase sperimentale.

Vedi poi la tua legge regionale se prevede delle disposizioni ad hoc

1 Mi Piace

Grazie della preziosa ed esaustiva risposta