Conclusione negativa cds e preavviso di diniego

Come si concilia il preavviso di diniego 10 bis (sospensione e non più

interruzione) con il procedimento di cds e con quanto previsto dall’art. 14 bis

comma 5? Ossia in caso di preavviso di diniego in cds, dovendo procedere

nuovamente ai sensi del comma 2 a seguito di memorie, che tempistiche deve

avere la “nuova” cds? I tempi rimasti della conferenza iniziale oppure si può

indire la nuova cds con i tempi previsti (45/90)?

già eravamo intervenuti sul tema auspicando che la questione fosse affrontata a livello normativo o, quantomeno, giurisprudenziale. E’ il classico caso in cui il legislatore è approssimativo relativamente al coordinamento a seguito di modifiche normative.

Ad uso di tutti, la cosa è indicata nell’art. 14, comma 5, ultimi due periodi:

Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all’articolo 10-bis. L’amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell’ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

Procedere ai sensi del comma 2 SIGNIFICA AVVIA UN’ALTRA CONFEREZA SEMPLIFICA EX NOVO (a seguito di questa ci sarà conferma negativa o accoglimento delle osservazioni). Vero è che la disposizione citata presupponeva l’interruzione del termine connesso con l’applicazione dell’art. 10-bis. Nel frattempo, l’art. 10-bis è stato modificato e l’INTERRUZIONE ha lasciato il posto alla SOSPENSIONE. Alla luce di questo, sorge un problema interpretativo ma, a parere mio, ci sono gli estremi per applicare la disposizione speciale sulla conferenza: in caso di conflitto, si applica la disciplina speciale