già eravamo intervenuti sul tema auspicando che la questione fosse affrontata a livello normativo o, quantomeno, giurisprudenziale. E’ il classico caso in cui il legislatore è approssimativo relativamente al coordinamento a seguito di modifiche normative.
Ad uso di tutti, la cosa è indicata nell’art. 14, comma 5, ultimi due periodi:
Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all’articolo 10-bis. L’amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell’ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.
Procedere ai sensi del comma 2 SIGNIFICA AVVIA UN’ALTRA CONFEREZA SEMPLIFICA EX NOVO (a seguito di questa ci sarà conferma negativa o accoglimento delle osservazioni). Vero è che la disposizione citata presupponeva l’interruzione del termine connesso con l’applicazione dell’art. 10-bis. Nel frattempo, l’art. 10-bis è stato modificato e l’INTERRUZIONE ha lasciato il posto alla SOSPENSIONE. Alla luce di questo, sorge un problema interpretativo ma, a parere mio, ci sono gli estremi per applicare la disposizione speciale sulla conferenza: in caso di conflitto, si applica la disciplina speciale