Concorsi pubblici: diritto allo scorrimento di graduatoria e a stabilizzazione? (21/10/2022)

Concorsi pubblici: diritto allo scorrimento di graduatoria e a stabilizzazione? (21/10/2022)

20221021-Graduatorie-utilizzo-CDS 7780_2022.pdf (305,5 KB)

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Alla luce di questa sentenza , espongo i seguenti fatti .
Un’agenzia b della mia regione bandisce ad aprile 2021 un concorso per vali profili, tra cui uno per funzionari amministrativi ,nonostante vi fosse un’altra graduatoria attiva di un’altra agenzia a sempre nel sistema della regione per il medesimo profilo, e istruttore amministrativo. Nei bandi si prevede che l’amministrazione si RISERVA di svolgere la prova preselettiva , e alla fine opta per questa scelta, ma senza fornire alcuna motivazione. Nel novembre dello stesso anno , mentre sono in svolgimento gli orali unici dell’agenzia b, la regione bandisce un concorso per istruttori amministrativi e per funzionari area economico -finanziaria. Le materie richieste per il profilo di istruttore amministrativo sono diverse da quelle richieste per il medesimo profilo nell’agenzia b e quelle per il profilo di funzionario area economico finanziaria sono diverse da quelle richieste per funzionario amministrativo nelle agenzie a e b, ed il profilo richiesto è diverso. Nel dicembre 2021 vengono pubblicate la graduatorie di agenzia b in cui vi sono 616 idonei categoria c amministrativi e 150 categoria D amministrativi.
Alla luce di questi fatti, quali potrebbero essere gli scenari dei concorsi banditi a dicembre del 2021, tenuto conto della pronuncia del CdS?

  1. revoca/annullamento di entrambi i concorsi
  2. conservazione del bando categoria D ,in quanto si richiede un profilo per l’area economico finanziaria, mentre gli altri parlavano di funzionario amministrativo e basta.
  3. conservazione di entrambi i bandi, poichè nel concorso per istruttore amministrativo bandito dall’agenzia b non viene richiesta la contabilità ed i fondi strutturali, materie invece richieste dal concorso per istruttore c in regione

Se si tratta di ENTI DIVERSI (ancorchè agenzia regionali) il problema non si pone. Non sono graduatorie del medesimo ente quindi la sentenza non rileva.
Inoltre trattandosi di graduatorie post 2020 come detto nel video potremmo comunque far riferimento alle modifiche normative sulle assunzioni.
Infine si tratta di profili o materie diverse.

Vedo difficile ogni contestazione

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