CONCORSI PUBBLICI: durante la pandemia devono essere organizzate PROVE SUPPLETIVE
T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., (ud. 27/04/2021) 12-05-2021, n. 5666
ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
Scuole e personale di sostegno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9907 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Tiziana De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell’Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Presidenza del Consiglio dei Ministri - - Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o Dipartimento della Protezione Civile, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
Concorso 510 del 2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2021 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento dell’Avviso recante la comunicazione del “Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno”, indetta con D.D.G. del 23 aprile 2020, n. 510, nonché degli ulteriori atti indicati in ricorso nella parte in cui non contemplavano la possibilità per la ricorrente di partecipare alle prove scritte per causa Covid 19.
In particolare la ricorrente rappresentava di essere impossibilitĂ a partecipare alla prova per la classe di concorso A045 - Scienze economicoaziendali, concorrendo per i posti riservati alla Sicilia. In particolare la ricorrente rappresentava di non aver potuto partecipare alla prova scritta in quanto destinataria dei provvedimenti di prevenzione da COVID-19, trovandosi in stato di quarantena dal giorno 1.11 al 14.11 - giusto certificato medico versato in atti - quale contatto stretto di soggetto risultato positivo (la propria madre).
Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
La mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione a un dato concorso in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 appare una previsione illogica e irragionevole. Il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività , posto che la previsione dell’obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione la pandemia nella collettività . Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali.
La previsione di prove suppletive, costantemente disposta nella giurisprudenza amministrativa, appare inidonea a incidere sulla par condicio tra i concorrenti e sulla regolarità di svolgimento del procedimento amministrativo, risultando inidonea a incidere sulla capacità dei concorrenti di dimostrare la loro preparazione, in relazione alla aleatorietà - comunque esistente - legata alla traccia che sarà estratta. Il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute. L’eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica.
Di regola, meri impedimenti individuali, ostativi alla partecipazione del singolo candidato alle prove concorsuali, non impongono all’amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l’interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall’Amministrazione attraverso l’indizione della procedura di reclutamento. Tuttavia, tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui l’impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute (non solo individuale, del candidato colpito dall’evento impeditivo, ma anche) pubblica, della generalità dei consociati. In particolare, con riguardo alle misure normative di contenimento della pandemia da COVID-19, si deve ritenere che “nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus - limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale - la predisposizione di una sessione suppletiva (a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre) è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri (e per ragioni meramente casuali) dal factum principis; - è lo stesso principio di proporzionalità ad imporre - in quanto misura idonea, necessaria e bilanciata in relazione alla consistenza della posizione individuale oggetto di protezione - di non precludere agli appellati di partecipare ad un modalità selettiva derogatoria, semplificata e riservata ai docenti precari (e da questi ultimi lungamente attesa), per far valere l’anzianità di servizio maturata” (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 aprile 2021, n. 1865).
Neppure pare prospettabile una violazione del principio di par condicio tra i candidati (dovuta al mancato rispetto delle regole della contemporaneità e della contestualità della prova): è dirimente osservare come lo stesso legislatore, nel quadro delle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da -OMISSIS-, all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 1 aprile 2021, n. 44, abbia previsto che: “Le amministrazioni … possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate … e, ove necessario, la non contestualità , assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti”. In definitiva, lo stesso ordinamento positivo giustifica, in condizioni di eccezionale gravità , una deroga al principio di contestualità delle prove, purché sia assicurata la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate.
Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per i descritti assorbenti motivi.
In considerazione della novitĂ della questione di lite e della eccezionalitĂ della situazione pandemica devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore