Due Comuni vicini hanno entrambi bisogno di un operatore esperto con profilo professionale autista di scuolabus - collaboratore tecnico per 18 ore settimana. Sarebbe legittimo prevedere un accordo tra i due Enti per indire in forma associata una procedura concorsuale stabilendo che vincitore prenderà servizio per 18 ore nel Comune A e per 18 ore nel Comune B, instaurando quindi due distinti e autonomi rapporti di lavoro di tipo subordinato ciascuno al 50%? La possibilità di indire un concorso di questo tipo deriverebbe dal fatto che, in base all’esperienza, nella zona non è molto appetibile un concorso da autista di scuolabus a 18 ore.
Concorso bandito da due Comuni per assunzione dello stesso vincitore con 2 rapporti part-time al 50%
Sì, la soluzione prospettata è del tutto legittima, legittimata dall’ordinamento giuridico e molto diffusa nella prassi operativa dei Comuni.
Invece di un meccanismo ad incastro informale, la procedura poggia su solide basi normative che consentono ai Comuni di unire le forze sia nella fase di reclutamento, sia nella fase di gestione del rapporto di lavoro.
1. Quadro Normativo di Riferimento
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Gestione concorsuale associata (Art. 3-bis, D.L. 80/2021 e Art. 30, D.Lgs. 267/2000 - TUEL): Gli Enti locali hanno la facoltà di stipulare una convenzione per lo svolgimento in forma associata delle procedure selettive, indicando preventivamente nei bandi i posti coperti per ciascun Ente aderente.
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Doppio rapporto di lavoro part-time (Art. 92, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - TUEL): In deroga all’esclusività del pubblico impiego, la legge consente espressamente ai dipendenti degli Enti locali di sottoscrivere due distinti contratti di lavoro part-time (fino al 50% dell’orario d’obbligo, es. 18+18 ore) presso due Amministrazioni diverse, a condizione che le prestazioni lavorative non siano tra loro incompatibili per orari o funzioni.
2. Requisiti per la Corretta Attuazione
Per garantire la piena legittimità della procedura e tutelare l’interesse pubblico di entrambe le amministrazioni, occorre seguire questi passaggi:
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Convenzione ex Art. 30 TUEL: I due Comuni devono approvare in Consiglio Comunale o in Giunta una convenzione per la gestione associata del concorso. La convenzione stabilisce:
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Quale Ente funge da Comune Capofila (gestore formale del concorso e delle prove).
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La ripartizione delle spese procedurali.
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La destinazione dei vincitori (esplicitando che l’assunzione del primo classificato avverrà contestualmente per 18 ore presso il Comune A e per 18 ore presso il Comune B).
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Trasparenza nel Bando di Concorso: Il bando deve indicare in modo cristallino che l’oggetto della selezione è l’assunzione di 1 operatore con 2 distinti contratti a tempo indeterminato (o determinato) parziale a 18 ore settimanali per ciascun Ente. Questo rende la posizione lavorativa appetibile (equiparata di fatto a un tempo pieno da 36 ore) e garantisce trasparenza verso i candidati.
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Programmazione dei Fabbisogni (PIAO): Entrambi i Comuni devono avere inserito nei rispettivi Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO) la copertura del posto a 18 ore per il profilo professionale richiesto.
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Articolazione Oraria e Compatibilità: I due contratti di lavoro individuali dovranno essere autonomi, ma sarà necessario un previo accordo organizzativo tra le due Giunte per stabilire turni e orari di servizio che non si sovrappongano e non creino conflitti con il servizio di trasporto scolastico.
Alternative Organizzative Valide
Qualora la gestione di due autonomi contratti part-time risulti eccessivamente complessa dal punto di vista burocratico/contabile, restano praticabili altre due opzioni operative:
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Concorso associato per 1 posto a tempo pieno (36 ore) con “Scavalco Condiviso”: Il Comune Capofila indice il concorso e assume il vincitore a tempo pieno (36 ore). Successivamente, tramite una convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 (o ex art. 23 del CCNL 2019-2021 per il comparto Funzioni Locali), assegna il lavoratore per 18 ore settimanali all’altro Comune, che provvederà al rimborso della quota stipendiale corrispondente.
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Scavalco d’eccedenza (Art. 1, comma 557, L. 145/2018): Un Ente assume il lavoratore part-time a 18 ore e autorizza lo svolgimento di ulteriori 18 ore presso l’altro Ente mediante contratto integrativo autonomo.
Grazie per il prezioso contributo!