Concorso – Afam - Graduatorie nazionali – Requisiti - Computo dell’anno accademico di insegnamento - Incarichi a tempo determinato e contratti di collaborazione e contratti di prestazione coordinata e continuativa e di prestazione d’opera intellettuale – Differente computo dell’anno accademico di insegnamento – Legittimità.
E’ legittimo il decreto del Ministero dell’istruzione, relativo al concorso per titoli per la costituzione di graduatorie nazionali nelle Istituzioni Afam statali, nella parte in cui, quanto ai requisiti fissati per l’inserimento, in relazione agli incarichi a tempo determinato, introduce due diversi criteri di computo dell’anno accademico di insegnamento: l’uno per gli incarichi a tempo determinato e per i contratti di collaborazione di cui all’art. 273, d.lg. n. 297 del 1994, che è riferito a 180 giorni di servizio; l’altro per i contratti di prestazione coordinata e continuativa e di prestazione d’opera intellettuale, che opera invece con riferimento allo svolgimento di almeno 125 ore di insegnamento, ritenendo maturato il requisito con lo svolgimento del monte ore a prescindere dai giorni di servizio prestati