Condanna per delitto contro la persona commesso con violenza e pena sostitutiva

Buon giorno,

nel controllo di una scia apertura attività commerciale spunta fuori questa condanna:

  1. DECRETO PENALE DEL G.I.P. TRIBUNALE DI XXXXXX ESECUTIVO IL 28/12/2021
    1° reato ) RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE Art. 337 C.P. (COMMESSO IL 5/4/2021 IN xxxxxxxx)
    Dispositivo: RECLUSIONE MESI 3
    SOSTITUITA LA PENA: L’INTERA RECLUSIONE CON LA MULTA 6.750,00 EURO

la condanna ricadrebbe nell’art. 71 lett. c) del d.lgs 59/2010 che dispone che non possono esercitare l’attività coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, u****na condanna a pena detentiva per uno dei delitti** […] e delitti contro la persona commessi violenza […].**

Ho trovato anche una risoluzione del Ministero giustizia che colloca questo reato, 337 CP, in questa casistica essendo considerato delitto contro la persona commesso con violenza, quindi sembrerebbe ostativo all’esercizio (n. 0082706 del giugno 2011 in risposta a richiesta del Mise sul punto);

ora si pone però il problema della “natura della pena sostitutiva” , che pare abbia suscitato dibattito e dottrina, e sulla quale si innesca la riforma del 2022; in base alla dottrina prima e alla riforma poi, tutto l ecosistema delle pene sostitutive avrebbe natura autonoma sostanziale e non processuale, modificando di fatto il codice penale, ovvero in questo caso non rileverebbe la condanna a pena detentiva ma “solo” la multa, in questo caso è stato applicato il minimo stabilito in una sentenza CC di 75 euro per 90 giorni = 6.750;

ragionando “a rigore” quindi, il soggetto NON ricadrebbe nella fattispecie ostativa di cui alla lett. c) comma 1 art. 71 d.lgs 59/2010.

A qualcuno è capitato? Suggerimenti?

grazie…

Di fronte alla verifica dei requisiti è doveroso interpretare con logica tassativa. Io sono del parere (del tutto personale) che nel caso di specie manca la pena detentiva, quindi non è ostativo.

E come nel comma 2 dell’art. 71 citato dove si prevede il “delitto”. Se il soggetto si macchiasse di un reato di contravvenzione non sarebbe ostativo.

grazie Mario!

ho trovato anche alcuni vecchi pareri dell’allora Mise (26149 e 26121 del 17.02.2014) in cui si chiarisce dietro richiesta esplicita di FIPE, che in caso di applicazione delle pene sostitutive come per il caso in esame, ciò non sarebbe ostativo all’esercizio dell’attività.

Il Mise si richiama a una nota del Ministero della Giustizia del 2001 nella quale afferma che l’espresso richiamo della norma alle pene detentive non consente di considerare ostative le condanne nel caso di applicazione di pene sostitutive, trattandosi di norma di “stretta interpretazione” (quello che sostieni tu Mario :slight_smile: )