Buon giorno,
nel controllo di una scia apertura attività commerciale spunta fuori questa condanna:
- DECRETO PENALE DEL G.I.P. TRIBUNALE DI XXXXXX ESECUTIVO IL 28/12/2021
1° reato ) RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE Art. 337 C.P. (COMMESSO IL 5/4/2021 IN xxxxxxxx)
Dispositivo: RECLUSIONE MESI 3
SOSTITUITA LA PENA: L’INTERA RECLUSIONE CON LA MULTA 6.750,00 EURO
la condanna ricadrebbe nell’art. 71 lett. c) del d.lgs 59/2010 che dispone che non possono esercitare l’attività coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, u****na condanna a pena detentiva per uno dei delitti** […] e delitti contro la persona commessi violenza […].**
Ho trovato anche una risoluzione del Ministero giustizia che colloca questo reato, 337 CP, in questa casistica essendo considerato delitto contro la persona commesso con violenza, quindi sembrerebbe ostativo all’esercizio (n. 0082706 del giugno 2011 in risposta a richiesta del Mise sul punto);
ora si pone però il problema della “natura della pena sostitutiva” , che pare abbia suscitato dibattito e dottrina, e sulla quale si innesca la riforma del 2022; in base alla dottrina prima e alla riforma poi, tutto l ecosistema delle pene sostitutive avrebbe natura autonoma sostanziale e non processuale, modificando di fatto il codice penale, ovvero in questo caso non rileverebbe la condanna a pena detentiva ma “solo” la multa, in questo caso è stato applicato il minimo stabilito in una sentenza CC di 75 euro per 90 giorni = 6.750;
ragionando “a rigore” quindi, il soggetto NON ricadrebbe nella fattispecie ostativa di cui alla lett. c) comma 1 art. 71 d.lgs 59/2010.
A qualcuno è capitato? Suggerimenti?
grazie…