Condono edilizio e silenzio della Soprintendenza: cosa dice il TAR | LavoriPubblici Condono edilizio e silenzio della Soprintendenza: cosa dice il TAR | LavoriPubblici
TAR Sicilia n. 89/2025: il silenzio della Soprintendenza sul condono edilizio non è assenso ma inadempimento
CONTENUTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha fornito importanti chiarimenti in merito alla gestione delle istanze di condono edilizio riguardanti immobili situati in aree soggette a vincolo. Secondo l’orientamento espresso, in queste fattispecie il silenzio della Soprintendenza non vale come assenso.
La decisione si fonda sull’interpretazione degli artt. 32 e 35 L. 47/1985. Per il rilascio del titolo in sanatoria in aree vincolate, è indispensabile il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. La giurisprudenza, consolidata dal recente pronunciamento del TAR Sicilia n. 89/2025, ribadisce che il mero decorso dei termini procedimentali non può determinare la formazione di un provvedimento tacito di accoglimento.
Nello specifico, per quanto concerne la compatibilità paesaggistica, il silenzio dell’amministrazione competente deve essere qualificato esclusivamente come inadempimento e non come un “via libera” automatico. L’amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi espressamente, poiché il valore primario del paesaggio e dell’ambiente non ammette sanatorie per semplice inerzia burocratica.
CONCLUSIONI
L’effetto pratico di questa pronuncia è l’impossibilità di considerare perfezionato un condono edilizio in area vincolata in assenza di un atto formale della Soprintendenza. Il cittadino non può vantare un diritto acquisito per decorso del tempo e l’amministrazione comunale non può chiudere positivamente il procedimento senza aver acquisito il parere favorevole esplicito.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: il funzionario dell’Ufficio Tecnico o dell’Ufficio Condono deve evitare di rilasciare concessioni in sanatoria basandosi sul presupposto del silenzio-assenso della Soprintendenza. L’adozione di un provvedimento finale senza il parere espresso espone il dipendente a responsabilità amministrativa e contabile, oltre al rischio di annullamento d’ufficio degli atti illegittimamente adottati. In caso di inerzia della Soprintendenza, l’amministrazione deve attivare i poteri sostitutivi o sollecitare l’atto espresso, non potendo limitarsi a dare per acquisito il parere.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo (con particolare riferimento all’istituto del Silenzio della Pubblica Amministrazione) e del Diritto Urbanistico. È fondamentale conoscere la distinzione tra silenzio-assenso (regola generale ex L. 241/1990) e le sue eccezioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e dei beni culturali, dove vige il principio del silenzio-inadempimento.
PAROLE CHIAVE
Condono edilizio, Soprintendenza, Silenzio-assenso, Silenzio-inadempimento, Vincolo paesaggistico, TAR Sicilia n. 89/2025, Legge 47/1985.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- L. 47/1985 (artt. 32 e 35): Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia e sanzioni, che disciplinano le condizioni per il condono in aree vincolate e l’obbligo di acquisire il parere delle autorità preposte.
- TAR Sicilia n. 89/2025: Sentenza che qualifica il silenzio della Soprintendenza sul parere di compatibilità paesaggistica come inadempimento e non come assenso.

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Gemini (analisi della notizia di origine) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it. Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli