Condono edilizio: il Consiglio di Stato sui limiti volumetrici

Limiti Volumetrici e Condono Edilizio: Chiarimenti dal Consiglio di Stato

CONTENUTO

La sentenza n. 7087 del 18 ottobre 2019 del Consiglio di Stato ha fornito importanti chiarimenti riguardo ai limiti volumetrici applicabili nel contesto del condono edilizio, facendo riferimento al criterio “vuoto per pieno” stabilito dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 1444 del 2 aprile 1968. Questo criterio prevede una cubatura lorda di circa 80 mc per ogni abitante, con un’aggiunta di 20 mc per destinazioni non residenziali strettamente connesse alle residenze.

Criterio “Vuoto per Pieno”

Il criterio “vuoto per pieno” si riferisce alla volumetria complessiva di una costruzione, misurata all’esterno, senza escludere alcuno spazio o superficie. L’unica eccezione è rappresentata dai “volumi tecnici”, ovvero quegli spazi necessari per impianti tecnici (come impianti idrici, termici, elevatori) che non possono essere collocati all’interno dell’edificio per esigenze funzionali.

Volumi Tecnici

I volumi tecnici, come ribadito dal Consiglio di Stato e dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 31 gennaio 1973, sono esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile. Questi volumi sono considerati essenziali per il funzionamento degli impianti e non devono essere inclusi nel computo della cubatura totale.

Limiti Dimensionali per la Sanatoria

L’articolo 39 della legge 724/94 introduce rigidi criteri per la sanatoria degli abusi edilizi. La sanatoria è applicabile solo per gli abusi a carattere residenziale, a condizione che si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:

  • Ampliamenti non superiori al 30% della costruzione originaria;
  • Ampliamenti comunque non superiori a 750 mc;
  • Nuove costruzioni non superiori a 750 mc.

Questi limiti volumetrici sono specifici per le costruzioni abusive a carattere residenziale e non si applicano a quelle destinate ad altri usi. Inoltre, il limite di cubatura non è applicabile nei casi di richiesta di concessione in sanatoria presentata a seguito di annullamento della concessione edilizia o licenza edilizia.

CONCLUSIONI

In sintesi, la sentenza del Consiglio di Stato chiarisce che i limiti volumetrici per il condono edilizio sono definiti dal Decreto Ministeriale 1444/1968 e che i volumi tecnici non devono essere considerati nel calcolo della volumetria ammissibile. La sanatoria per gli abusi edilizi è soggetta a specifici limiti dimensionali, che devono essere attentamente considerati.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è fondamentale comprendere questi principi normativi per gestire correttamente le pratiche edilizie e le richieste di sanatoria. La conoscenza dei limiti volumetrici e delle esclusioni relative ai volumi tecnici è essenziale per garantire una corretta applicazione delle normative e per evitare errori nelle valutazioni delle pratiche edilizie.

PAROLE CHIAVE

Condono edilizio, limiti volumetrici, criterio “vuoto per pieno”, volumi tecnici, sanatoria, abusivismo edilizio, Decreto Ministeriale 1444/1968, legge 724/94.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Decreto Ministeriale 1444 del 2 aprile 1968
  • Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 31 gennaio 1973
  • Legge 724/94, articolo 39.

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