Condono edilizio: opere successive e diniego paesaggistico | LavoriPubblici Condono edilizio: opere successive e diniego paesaggistico | LavoriPubblici
TAR Campania n. 834/2026: il parere tardivo della Soprintendenza non è assenso e legittima il nuovo diniego del Comune
CONTENUTO
La sentenza del TAR Campania, sez. Salerno, 5 maggio 2026 n. 834 affronta il complesso tema dell’efficacia dei pareri consultivi nell’ambito dei procedimenti di condono edilizio e autorizzazione paesaggistica. Il caso trae origine dal ricorso contro un provvedimento di diniego adottato dal Comune a seguito dell’annullamento di un precedente atto, quest’ultimo rimosso proprio a causa della tardività del parere della Soprintendenza.
Secondo i giudici amministrativi, il parere espresso oltre i termini prescritti perde la sua efficacia vincolante, ma tale circostanza non può essere equiparata a un silenzio-assenso. Il venire meno del vincolo derivante dal parere tardivo non priva l’Amministrazione comunale del potere-dovere di provvedere: al contrario, il Comune deve procedere a una riesame autonomo della pratica, riacquistando la pienezza della propria discrezionalità tecnica nella valutazione della compatibilità paesaggistica.
Il ragionamento espresso nella sentenza n. 834/2026 si fonda sul coordinamento tra il d.P.R. 31/2017 e il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004). Il TAR ha evidenziato che la presenza di opere successive, non incluse nelle istanze originarie di condono, costituisce un elemento ostativo fondamentale. Tali interventi impediscono una corretta e coerente valutazione della compatibilità paesaggistica dell’intero complesso edilizio, giustificando pienamente la legittimità del diniego opposto dall’ente locale.
CONCLUSIONI
La pronuncia chiarisce che la tardività del parere della Soprintendenza non “sana” le irregolarità dell’istanza né obbliga il Comune a rilasciare il titolo. Il Comune può (e deve) valutare autonomamente l’impatto delle opere, specialmente qualora lo stato dei luoghi sia mutato per interventi non dichiarati, rendendo inapplicabili meccanismi di silenzio-assenso.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: nell’istruttoria delle pratiche di condono, occorre monitorare i termini di ricezione dei pareri. Se il parere della Soprintendenza è tardivo, il dipendente deve predisporre una motivazione autonoma e rigorosa che valuti la compatibilità dell’opera con il d.lgs. 42/2004, prestando particolare attenzione alla corrispondenza tra quanto richiesto e lo stato di fatto attuale per evitare responsabilità in merito al rilascio di titoli illegittimi.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo (con riferimento agli istituti della semplificazione, del silenzio della PA e del parere obbligatorio/vincolante) e della Legislazione Urbanistica e Paesaggistica. È utile collegare questa sentenza al principio di legalità e al potere di riesame della PA a seguito di annullamento giurisdizionale.
PAROLE CHIAVE
Condono edilizio, Soprintendenza, Silenzio-assenso, Autorizzazione paesaggistica, TAR Campania, Parere tardivo, Beni culturali.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Sentenza TAR Campania, sez. Salerno, 5 maggio 2026 n. 834: stabilisce che il parere paesaggistico tardivo perde efficacia vincolante ma non costituisce assenso, permettendo il diniego autonomo del Comune.
- d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio): disciplina organica della tutela dei beni paesaggistici e dei relativi procedimenti autorizzatori.
- d.P.R. 31/2017: regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata.

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