Buongiorno, alla luce di una eventuale sospensione dei termini in una conferenza semplificata, in seguito ad una richiesta di integrazioni, come definire la data in cui convocare la conferenza simultanea ai sensi dell’art. 14-bis co.2 lett.d? Ovvero, considerando che le richieste di integrazioni sono sempre presenti, rendendo di fatto inattuabile l’eventuale conferenza simultanea nella data fissata all’indizione, è ammissibile l’utilizzo di formule più generiche? es. “l’eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’articolo 14-ter Legge 7 agosto 1990 n.241 si terrà entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la consegna delle determinazioni, previa formale convocazione”. grazie
Anche se in pratica spesso finisce in caciara (non mi rifersico a te, dico in generale per diretta conoscenza), in teoria il meccanismo della CdS non lascerebbe spazio ai dubbi che poni.
Il responsabile del procedimento, come un direttore d’orchestra, detta i tempi nella indizione e detta anche i termini per le integrazioni nei confronti del privato. Ai sensi dell’art, 2, comma 7 della legge 241/90, i termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni
In altre parole, il responsabile può indicare al privato che se non adempie entro i 30 gg, il procedimento è archiviato
Quindi, volendo puoi tenere conto di questo e calcolare con un allargamento di massimo 30 gg. In alternativa puoi dare due termini: uno senza eventuali sospensioni, e uno con eventuali sospensioni per integrazioni. Confermando poi dopo dopi i perentori 15 gg per la richiesta di integrazioni
Sicuramente non è facile…