Conferenza di servizi decisoria

Sollevo una serie di dubbi sulla conferenza di servizi, chiedendo il vostro utile aiuto: se nella comunicazione di indizione della CdS ai sensi dell’art. 14 bis della L 241/90 non è indicata la data della eventuale riunione in modalità sincrona (art. 14 bis lett. d), quest’ultima può essere fissata successivamente con una comunicazione agli enti coinvolti durante la CdS semplificata?

Altro tema: leggendo l’art. 14 bis comma 6 non riesco proprio a comprendere quali siano i casi per i quali debba essere convocata la conferenza simultanea, visto che il comma 5 pare ricoprire tutte le casistiche.

Terzo tema: se il termine è già stato sospeso una volta per risolvere alcune criticità progettuali e successivamente un altro ente chiede ulteriori modifiche al progetto tali da non consentire il rispetto dei termini perentori di chiusura della CdS (tempi tecnici per la rielaborazione del progetto e successiva valutazione e trasmissione parere dell’ente che ha chiesto le modifiche), è necessario chiudere la CdS negativamente? E che succede per i pareri positivi acquisiti? Bisogna richiedere nuovamente tutti i pareri nel caso di una seconda CdS?

Grazie in anticipo.

CERTAMENTE, SARA’ FISSATA SUCCESSIVAMENTE CON CONGRUO PREAVVISO

ES. QUANDO VI SIANO DUBBI DA CHIARIRE SENZA CHE VI SIANO ESPRESSI PARERI NEGATIVI

NO, SI PROCEDE CON LA NUOVA RICHIESTA SE TALI CIRCOSTANZE SONO EMERSE DALLA PRIMA MODIFICA.

Buonasera Prof., grazie per la risposta. Il suo no si riferisce alla domanda “è necessario chiudere la CdS negativamente?”. Cosa intende per nuova richiesta? Una seconda CdS?

Grazie per la risposta Prof.

Perfetto, grazie nuovamente per il chiarimento.