Conferenza di servizi istruttoria

Buonasera nell’ambito di una conferenza istruttoria che quindi si svolge all’interno di un procedimento se il parere della conferenza è negativo il responsabile del procedimento può comunque adottare un provvedimento finale di accoglimento dell’istanza del privato, visto che la determina di conclusione della conferenza preliminare non è considerata come atto finale del provvedimento?
Seconda cosa: nella conferenza si applica il 1o bis? Io sapevo che in caso di dissensi superabili l’Amm procedente comunicava all’interessato, le eventuali modifiche da apportare perchè un atto di dissenso diventi un atto di assenso, ma lo fa con una comunicazione dei motivi ostativi o con un preavviso di rigetto(a mio avviso no, perché una conferenza ad esito negativo non significa automaticamente una conclusione di rigetto del procedimento, o mi sto sbagliando?)
Grazie in anticipo per le eventuali risposte

Cristina

la conferenza istruttoria, dopo la riforma del 2016 è un istituto di difficile decifrazione. Diciamo pure che la riforma del 2016 poteva essere scritta meglio.

Dal 2016 la CdS decisoria è obbligatoria. Quando si rilevano le condizioni di attivazione, deve essere attivata.

La CdS istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.

Si comprende che è interna a un procedimento ma è FACOLTATIVA. Fosse propedeutica alla presentazione di un’istanza, sarebbe una C. PRELIMINARE

In combinato con l’art. 14, comma 2 si comprende che la conferenza ISTRUTTORIA può essere indetta quando la conclusione positiva del procedimento NON è subordinata all’acquisizione di più pareri…, altrimenti, fosse subordinata, sarebbe DECISORIA (in quanto obbligatoria). Evidentemente, le “altre amministrazioni coinvolte” nel medesimo procedimento non devono esprimere pareri o altri atti di assenso legalmente obbligatori. La conclusione resta una decisione MONOSTRUTTURATA.
Inoltre, la legge indica “altra” amministrazione: parla al singolare. Una PA di confronta con un’altra sola PA. In questo caso, piu che una CdS sarebbe una richiesta di parere (vedi art. 17-bis).

Magari può capitare che una PA voglia sentirne un’altra per aspetti collegati ma non formalmente procedimentali. Mi verrebbe da dire che la facoltà, più che sulla procedura, è sulla richiesta di parere ad altra PA.

Detto questo, qualora mai accadesse una cosa del genere, si applicherebbero le regole della DECISORIA con la specificazione che, a maggior ragione, potrebbe capitare quello che dici tu: il responsabile del procedimento può comunque adottare un provvedimento finale di accoglimento dell’istanza

Certo che si applica il 10-bis. Si applica quando la decisione e definitivamente negativa. Gli apetti che citi tu sono ancora a monte dell’eventuale 10-bis

Allora, la conferenza istruttoria può essere indetta per valutare interessi che coinvolgono diverse amministrazioni che poi valutati i vari interessi, prenderanno una decisione in merito (in sede di conferenza istruttoria la valutazione è collegiale se non ricordo male), non credo che fai una conferenza se devi sentire il parere di un altro ente. La domanda che ponevo ( che poi ha trovato risposta) era se il responsabile del procedimento può discostarsi da quanto deciso in conferenza di servizio e la risposta è si.
Quanto al 10 bis secondo me si applica nell’ambito del procedimento se si tratta di conferenza istruttoria , mentre si può a limite nella decisoria.

Al di là dei commenti, che si applica il 10-bis è indicato esplicitamente dall’art. 14-bis, comma 5