la conferenza istruttoria, dopo la riforma del 2016 è un istituto di difficile decifrazione. Diciamo pure che la riforma del 2016 poteva essere scritta meglio.
Dal 2016 la CdS decisoria è obbligatoria. Quando si rilevano le condizioni di attivazione, deve essere attivata.
La CdS istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.
Si comprende che è interna a un procedimento ma è FACOLTATIVA. Fosse propedeutica alla presentazione di un’istanza, sarebbe una C. PRELIMINARE
In combinato con l’art. 14, comma 2 si comprende che la conferenza ISTRUTTORIA può essere indetta quando la conclusione positiva del procedimento NON è subordinata all’acquisizione di più pareri…, altrimenti, fosse subordinata, sarebbe DECISORIA (in quanto obbligatoria). Evidentemente, le “altre amministrazioni coinvolte” nel medesimo procedimento non devono esprimere pareri o altri atti di assenso legalmente obbligatori. La conclusione resta una decisione MONOSTRUTTURATA.
Inoltre, la legge indica “altra” amministrazione: parla al singolare. Una PA di confronta con un’altra sola PA. In questo caso, piu che una CdS sarebbe una richiesta di parere (vedi art. 17-bis).
Magari può capitare che una PA voglia sentirne un’altra per aspetti collegati ma non formalmente procedimentali. Mi verrebbe da dire che la facoltà, più che sulla procedura, è sulla richiesta di parere ad altra PA.
Detto questo, qualora mai accadesse una cosa del genere, si applicherebbero le regole della DECISORIA con la specificazione che, a maggior ragione, potrebbe capitare quello che dici tu: il responsabile del procedimento può comunque adottare un provvedimento finale di accoglimento dell’istanza
Certo che si applica il 10-bis. Si applica quando la decisione e definitivamente negativa. Gli apetti che citi tu sono ancora a monte dell’eventuale 10-bis