Conferenza di servizi semplificata asincrona: uffici dello stesso ente locale

Buonasera,
Vorrei confrontarmi su un tema. Il Comune presso il quale lavoro da poco (ufficio SUAP) deve convocare una CDS ex art. 8 dpr 160/2010 ma ho alcuni dubbi su come sia stata impostata la procedura sino ad ora. In particolare, gli enti esterni al Comune vengono convocati e inclusi nella Conferenza asincrona, mentre gli uffici interni sono esclusi dalla Conferenza e a loro si chiede, con comunicazione a parte, un parere entro 30 gg (quindi con termini diversi rispetto agli altri enti) poiché - si ritiene - sono meri pareri interni e la determinazione per lo stesso ente/Comune deve essere unica. È corretto? Il Rappresentante Unico non è previsto, secondo la legge 241, solo per la Conferenza simultanea/sincrona? Da quel che sapevo dai miei studi nella asincrona anche gli uffici interni vengono convocati e devono rendere parere al pari delle amministrazioni esterne. Ringrazio chi vorrà illuminarmi!

Diciamo sì. Cito il TAR Lecce di qualche anno fa. Io ne condivido il principio:

TAR Lecce n. 170/2010: Dal tenore letterale della norma citata risulta chiaramente che l’istituto della conferenza di servizi non è invocabile per regolare i rapporti infraprocedimentali tra uffici dello stesso ente, come nel caso di specie tra Avvocatura interna e SUAP; al contrario l’istituto in esame assolve una funzione semplificatoria e acceleratoria relativamente alle decisioni che coinvolgono “altre amministrazioni” ovverosia una molteplicità di interessi e dunque una pluralità di entità amministrative, ciascuna delle quali ricollegabile a distinti centri di potere.

All’interno della stessa PA, le Unità Organizzative interagisco fra di loro con regole che possono prevedere anche conferenze interne ma sono modalità procedurali soggettive dell’ente non riconducibili alla disciplina della CdS ex legge 241/90. E’ chiaro che i termini per l’adozione degli atti endoprocedimnetali restano quelli della CdS ex legge 241/90.

Per esempio, prendiamo il comune di Firenze:

https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/domicilio-digitale/ricerca-area-organizzativa-omogenea/scheda-area-organizzativa-omogenea/A7E7ADC

Una sola AOO e 34 U.O.

Hai messo un “non” di troppo (credo). Sì, nella legge 241/90, il rappresentante unico è citato quando si parla di conferenza simultanea. Nella asincrona occorre vedere caso per caso in base ai procedimenti attivati. Se il comune è chiamato per un permesso di costruire ritengo che la determinazione sia del servizio urbanistica/edilizia. Magari, tale servizio, si confronterà con le altre U.O. prima della determinazione.
In generale, nella asincrona, il responsabile del procedimento ha una minima libertà nel “dirigere” i lavori fatti salvi i termini procedurali. Tuttavia, deve stare attento, per esempio, a comprendere la competenza endoprocedimentale, io starei attento nell’indicare quale servizio può adottare la determinazione positiva o il dissenso. Alla fine, anche se non è detto in modo esplicito occorre vedere l’effettiva competenza dell’UNICO servizio su quel procedimento anche in base al regolamento uffici e servizi. Meglio evitare che in uno stesso procedimento due U.O. dello stesso Comune si esprimano, una positivamente e una negativamente

1 Mi Piace