Art 14 quater, comma 3, l’efficacia della determinazione conclusiva è sospesa in automatico per il semplice fatto che vi sono dei dissensi? Oppure è necessario che sia proposta opposizione e poi viene sospesa?
Art. 14 quinques, dice che le amministrazioni a tutela ambiente ecc… possono proporre opposizione al PdC, ma le amministrazioni regionali a chi propongono opposizione? Sempre al PdC?
CONSIGLIO DI STATO, Sez. I – parere25 settembre 2019, n.2534–Pres. Torsello, Est. Carpentieri – Presidente del Consiglio dei Ministri– Dipartimento per il coordinamento amministrativo.
Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini cui è riservata l’opposizione in sede di Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, devono identificarsi – anche alla luce del combinato disposto degli artt. 14-quinquies e 17, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990 – in quelle amministrazioni alle quali norme speciali attribuiscono una competenza diretta, prevalentemente di natura tecnico-scientifica, e ordinaria ad esprimersi attraverso pareri o atti di assenso comunque denominati a tutela dei suddetti interessi così detti “sensibili”, e tale attribuzione non si rinviene, di regola e in linea generale, nelle competenze comunali di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 267 del 2000, né tra le competenze in campo sanitario demandate al Sindaco e al Comune dal testo unico delle leggi sanitarie di cui al r.d. n. 1265 del 1934, né tra le altre funzioni fondamentali (proprie o storiche) dei Comuni, fatta salva, comunque, la necessità di una verifica puntuale, da condursi caso per caso, della insussistenza di norme speciali, statali o regionali che, anche in via di delega, attribuiscano siffatte funzioni all’ente comunale.
Grazie Prof., Però forse mi sfugge la cosa più banale: cosa intende la norma quando dice che “le amministrazioni regionali possono proporre opposizione”. Mi perdoni la domanda banale.
A tutela del ruolo costituzionale delle Regioni il comma 2 dispone
“2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza”.
Mentre il comma 1 riguarda BENI TUTELATI il comma 2 riguarda AMMINISTRAZIONI TUTELATE. Anche per loro valer l’opposizione al CdM