Buonasera, scusate ma ho un dubbio in merito ai termini di conclusione del procedimento per la conferenza dei servizi di cui all’art. 14 bis, considerato che per l’antenna ho proceduto a quella semplificata. Parliamo dell’installazione di un’antenna di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 44 comma 10 del d.lgs. 259/2003.
Ho convocato la conferenza ai sensi dell’art. 14 bis in data 17 luglio 2025 ed ho dato questi termini: A) 15 gg termini perentori per integrazioni e chiarimenti; B) 45 gg termini perentori entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. tale termine risulta scadere il giorno 01/09/2025. C) di fissare il giorno 08/09/2025 alle ore 10,00, qualora non pervengano i pareri degli Enti Convocati entro la data di cui al precedente punto c), la riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona ex art. 14-ter legge 241/1990. La seduta si terrà presso …
Solo la Commissione paesaggio in data 18.08.2025 dava parere favorevole e chiedeva autorizzazione paesaggistica.
La Soprintendenza in data 02.09.2025 faceva pervenire eccezioni. Nonostante il ritardo è stato dato riscontro ma a tutt’oggi, 10 dicembre, non ha dato parere favorevole.
I miei dubbi sono questi:
ho considerato bene i 45 giorni come termini del procedimento oppure avrei dovuto dare il termine più lungo (di 90 gg)?
b. nel caso in cui il termine da me concesso all’1 settembre 2025 sia giusto, a questo punto, posso procedere con l’autorizzazione anche senza il parere favorevole delle soprintendenza?
Grazie
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per rispondere alla tua domanda, è importante partire dalla teoria generale del diritto amministrativo riguardante la conferenza di servizi, disciplinata dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche. La conferenza di servizi è uno strumento attraverso il quale si coordinano le diverse amministrazioni coinvolte in un procedimento, al fine di semplificare e velocizzare l’iter autorizzativo.
Termini del procedimento: L’articolo 14-bis della legge 241/1990, così come modificato, prevede che la durata della conferenza di servizi semplificata non possa superare i 90 giorni dalla data della sua convocazione, salvo diversa disposizione normativa specifica. Tuttavia, l’amministrazione può stabilire termini più brevi in base alla complessità del procedimento. Pertanto, la scelta di un termine di 45 giorni rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, purché sia adeguato alla natura e alla complessità del procedimento.
Procedere senza il parere favorevole della Soprintendenza: Secondo l’articolo 14-quinquies della legge 241/1990, in caso di mancata conclusione della conferenza nei termini previsti, l’amministrazione procedente può adottare il provvedimento finale sulla base degli atti e dei pareri già acquisiti. Ciò significa che, se i termini sono scaduti e non tutti gli enti hanno espresso il loro parere, l’amministrazione può comunque procedere all’adozione del provvedimento, considerando i pareri favorevoli ricevuti e valutando autonomamente le eccezioni sollevate.
Esempio concreto: Se, come nel tuo caso, solo la Commissione paesaggio ha espresso un parere favorevole entro i termini stabiliti, mentre la Soprintendenza ha sollevato eccezioni dopo la scadenza del termine senza fornire successivamente un parere definitivo, l’amministrazione può decidere di procedere con l’autorizzazione, valutando le eccezioni sollevate alla luce dell’interesse pubblico e delle normative applicabili.
Conclusione sintetica: Hai considerato correttamente i 45 giorni come termine del procedimento, in base alla tua valutazione della complessità del caso. In assenza di un parere favorevole della Soprintendenza dopo la scadenza dei termini, puoi procedere con l’autorizzazione, tenendo conto dei pareri favorevoli ricevuti e valutando autonomamente le eccezioni sollevate dalla Soprintendenza.
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Bibliografia e link utili:
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000): Normattiva
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003): Normattiva
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”: Normattiva
Buonasera. La situazione che descrivi è tecnicamente complessa e molto delicata, in quanto interseca la normativa speciale sulle telecomunicazioni (D.Lgs. 259/2003) con la normativa generale sul procedimento amministrativo (L. 241/1990).
Dalla tua ricostruzione emergono delle criticità procedurali che espongono il provvedimento finale a rischio di ricorso se si procedesse ignorando il parere della Soprintendenza.
Ecco un’analisi puntuale dei tuoi dubbi e come ti consiglio di muoverti.
1. Sulla correttezza del termine di 45 giorni (Quesito A)
Purtroppo, il termine di 45 giorni assegnato alla Soprintendenza appare non corretto.
Sebbene il D.Lgs. 259/2003 spinga per la massima celerità (fissando la chiusura del procedimento unico a 90 giorni), la gestione della Conferenza di Servizi Semplificata è regolata dall’art. 14-bis della Legge 241/1990.
L’art. 14-bis, comma 2, lett. c) stabilisce espressamente che:
“…il termine è fissato in novanta giorni per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.”
Mentre per le amministrazioni “ordinarie” il termine è di 45 giorni, per la Soprintendenza (che tutela un “interesse sensibile”) la legge garantisce un termine di 90 giorni, fatto salvo che non vi siano leggi specifiche che riducono ulteriormente questo termine (alcune norme PNRR o il DL Semplificazioni hanno introdotto termini di 60 giorni per certi interventi, ma mai 45 per i beni culturali).
La conseguenza: Aver fissato un termine di 45 giorni per la Soprintendenza è un vizio procedurale. In caso di contenzioso, il giudice amministrativo (TAR) rileverebbe che l’ente aveva diritto per legge a un termine più ampio.
2. Sulla possibilità di procedere senza parere (Quesito B)
Ti sconsiglio vivamente di procedere al rilascio dell’autorizzazione ignorando la nota della Soprintendenza.
Ecco perché non puoi considerare formato il “Silenzio Assenso” al 1° settembre:
Validità della risposta: Poiché il termine legale a disposizione della Soprintendenza era di 90 giorni (o al limite 60 in casi specifici PNRR), la loro risposta pervenuta il 2 settembre 2025 è da considerarsi tempestiva (perché rientra ampiamente nei 90 giorni dal 17 luglio, e anche nei 60).
Efficacia del dissenso: Essendo la risposta tempestiva “de iure” (anche se tardiva rispetto alla tua lettera), le “eccezioni” sollevate impediscono la formazione del silenzio assenso. Il silenzio assenso ex art. 17-bis L. 241/90 o art. 14-bis c. 4 si forma solo in assenza di atti comunicati entro i termini di legge.
Il rischio: Se rilasci l’autorizzazione oggi, la Soprintendenza potrebbe annullarla in autotutela o impugnarla al TAR, vincendo quasi sicuramente perché il loro parere (negativo o interlocutorio) è arrivato quando i loro termini di legge erano ancora aperti.
Sintesi dello scenario attuale
Ti trovi in una situazione di stallo (c.d. empasse):
Il termine che hai dato (45 gg) era troppo breve per un ente di tutela.
L’ente ha risposto il 2 settembre (in ritardo per te, in orario per la legge).
Hai risposto alle eccezioni, ma ad oggi (dicembre) tutto tace.
Attenzione: Se la nota del 2 settembre della Soprintendenza era un preavviso di diniego o un parere negativo, e tu hai mandato controdeduzioni senza ricevere risposta definitiva, il tempo trascorso da settembre a dicembre potrebbe aver fatto scattare adesso il silenzio assenso, ma solo se la nota del 2 settembre non era un diniego definitivo insuperabile.
Tuttavia, nel campo delle antenne e dei vincoli paesaggistici, il rischio è troppo alto.
Cosa fare adesso (Soluzione Operativa)
Per sbloccare la pratica e metterti al riparo da responsabilità, la via maestra prevista dal Codice è passare alla Conferenza Sincrona.
Poiché sono pervenute eccezioni da un’amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili (Soprintendenza), l’art. 14-bis comma 6 prevede che l’amministrazione procedente (tu) possa indire una riunione in modalità sincrona (art. 14-ter) per tentare di superare il dissenso.
Ti suggerisco di agire così:
Non rilasciare l’autorizzazione diretta oggi: Rischi che sia illegittima.
Convoca una seduta in modalità Sincrona (art. 14-ter):
Invia una comunicazione alla Soprintendenza (e per conoscenza agli altri, inclusa la Commissione Paesaggio).
Oggetto: Convocazione riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter L. 241/90 a seguito di determinazioni negative/condizionate.
Scrivi che: “Preso atto delle eccezioni sollevate dalla Soprintendenza in data 02.09.2025, e considerato che le controdeduzioni inviate non hanno ancora avuto riscontro formale, al fine di concludere il procedimento si indice la conferenza sincrona”.
In seduta:
Se la Soprintendenza non si presenta, in quella sede il loro parere si intende acquisito (o comunque puoi procedere scavalcando l’assenza non giustificata).
Se si presentano, dovranno esprimere il parere definitivo “Sì” o “No” immediatamente.
Alternativa “rischiosa” (se sono passati i 90 giorni totali): Se dal 17 luglio a oggi sono passati più di 90 giorni netti (considerando eventuali sospensioni), e la nota del 2 settembre era solo una richiesta di chiarimenti (non un diniego secco), potresti teorizzare che si sia formato il silenzio assenso adesso. Tuttavia, ti consiglio la Conferenza Sincrona perché “sanatoria” di tutti i dubbi procedurali sui termini errati dati in partenza.
Questa lettera serve a “sanare” la questione dei termini errati e a forzare la Soprintendenza a esprimersi definitivamente. Passando alla modalità sincrona (riunione fisica o, più comunemente, telematica), applichi l’art. 14-ter della L. 241/90: se non si presentano o non esprimono il parere in quella sede, il parere si intende acquisito favorevolmente senza condizioni.
INTESTAZIONE DEL COMUNEUfficio SUAP / Edilizia Privata / Urbanistica
Spett.le Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di [Provincia](Indirizzo PEC)
e p.c. Spett.le Commissione Paesaggio / Altri Enti coinvolti(Indirizzo PEC)
OGGETTO: Installazione impianto di telecomunicazioni ex art. 44 D.Lgs. 259/2003 presso [Indirizzo intervento]. Pratica SUAP n. [Numero]. Convocazione Conferenza di Servizi decisoria in modalità SINCRONA (art. 14-ter L. 241/1990) a seguito di esito non definitivo della conferenza semplificata.
Il Responsabile del Procedimento,
PREMESSO
che in data 17 luglio 2025 è stata indetta Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/90 per l’intervento in oggetto;
che la Commissione Paesaggio ha espresso parere favorevole in data 18.08.2025;
che in data 02.09.2025 (prot. n. [Numero Protocollo]), la Soprintendenza ha fatto pervenire una nota contenente eccezioni/richieste di chiarimenti ostative all’accoglimento dell’istanza allo stato degli atti;
RILEVATO
che, a seguito della nota sopracitata, sono stati forniti riscontri/integrazioni in data [Inserire data invio riscontro];
che, ad oggi, non è pervenuto ulteriore parere definitivo da parte dell’Ente di tutela preposto;
RITENUTO
necessario, ai fini della conclusione del procedimento unico ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 259/2003, acquisire una determinazione certa ed espressa in merito alla compatibilità paesaggistica dell’opera;
di dover procedere, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 6, della Legge 241/1990, allo svolgimento della conferenza in modalità sincrona (simultanea) per l’esame contestuale degli interessi coinvolti e il superamento delle criticità emerse;
CONVOCA
la Conferenza di Servizi in seduta sincrona (art. 14-ter L. 241/1990) per il giorno:
[GIORNO MESE ANNO] alle ore [ORARIO]
La riunione si terrà in modalità telematica tramite piattaforma [Specificare: es. Teams/Zoom/Google Meet] al seguente link: [INSERIRE LINK ALLA VIDEOCONFERENZA]
AVVERTE
Partecipazione: Alla riunione è richiesta la presenza del rappresentante della Soprintendenza munito di delega o potere di firma per esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione. È altresì invitata la parte richiedente (Gestore/Tecnico incaricato) per fornire eventuali chiarimenti tecnici in tempo reale.
Effetti della mancata partecipazione (Art. 14-ter, c. 7, L. 241/90): Si ricorda che la mancata partecipazione alla conferenza, ovvero la mancata espressione della posizione nei termini, equivale ad assenso senza condizioni.
Determinazione finale: All’esito dei lavori della conferenza, l’Amministrazione procedente adotterà la determinazione motivata di conclusione del procedimento sulla base delle posizioni prevalenti espresse.
Cordiali saluti.
Luogo e Data [Data odierna]
Il Responsabile del Procedimento [Tuo Nome e Cognome]
Note operative per te:
La data: Fissa la riunione tra circa 15/20 giorni da oggi (es. verso il 7-10 gennaio 2026, considerando le feste natalizie, o fine dicembre se vuoi correre). Devi dare un tempo congruo affinché non possano lamentare di non aver potuto partecipare.
Il link: Crea subito il link della riunione (Teams, Meet, etc.) e inseriscilo nella lettera.
L’effetto legale: Questa lettera è molto potente. Stai dicendo loro: “Avete sollevato dubbi il 2 settembre, vi abbiamo risposto, ora tacete. Venite in riunione a dire Sì o No. Se non venite, per legge è Sì”.
Copia al Gestore: È fondamentale che ci sia anche il tecnico delle antenne (il richiedente), perché se la Soprintendenza in riunione dice “Va bene ma dovete spostarla di 1 metro o colorarla di verde”, il tecnico può dire “Accetto” immediatamente e tu chiudi il verbale positivamente con condizioni.