Conferenza servizi decisoria asincrona art. 14 bis per installazione antenna telefonia , termini del procedimento e risposta soprintendenza probabilmente tardiva

Buonasera, scusate ma ho un dubbio in merito ai termini di conclusione del procedimento per la conferenza dei servizi di cui all’art. 14 bis, considerato che per l’antenna ho proceduto a quella semplificata. Parliamo dell’installazione di un’antenna di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 44 comma 10 del d.lgs. 259/2003.
Ho convocato la conferenza ai sensi dell’art. 14 bis in data 17 luglio 2025 ed ho dato questi termini: A) 15 gg termini perentori per integrazioni e chiarimenti; B) 45 gg termini perentori entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. tale termine risulta scadere il giorno 01/09/2025. C) di fissare il giorno 08/09/2025 alle ore 10,00, qualora non pervengano i pareri degli Enti Convocati entro la data di cui al precedente punto c), la riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona ex art. 14-ter legge 241/1990. La seduta si terrà presso …
Solo la Commissione paesaggio in data 18.08.2025 dava parere favorevole e chiedeva autorizzazione paesaggistica.
La riunione in presenza del 08.09.2025 non si è tenuta.
La Soprintendenza in data 02.09.2025 faceva pervenire eccezioni. Nonostante il ritardo è stato dato riscontro ma a tutt’oggi, 10 dicembre, non ha dato parere favorevole.
I miei dubbi sono questi:

  1. ho considerato bene i 45 giorni come termini del procedimento oppure avrei dovuto dare il termine più lungo (di 90 gg)?
    b. nel caso in cui il termine da me concesso all’1 settembre 2025 sia giusto, a questo punto, posso procedere con l’autorizzazione anche senza il parere favorevole delle soprintendenza?
    Grazie

La Conferenza di Servizi Decisoria in Modalità Asincrona per l’Installazione di Antenne Telefoniche

CONTENUTO

La conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona rappresenta un’importante innovazione nel panorama normativo italiano, in particolare per quanto riguarda l’installazione di antenne per la telefonia mobile. Questa procedura è disciplinata dall’articolo 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che introduce modalità semplificate per la gestione di tali istanze.

Secondo la normativa, la conferenza di servizi può essere convocata in modalità asincrona, consentendo alle amministrazioni coinvolte di esprimere il proprio parere senza la necessità di un incontro fisico. Questo approccio mira a velocizzare i tempi di risposta e a semplificare le procedure burocratiche.

I termini perentori previsti dalla legge sono chiari: le amministrazioni hanno 15 giorni per richiedere eventuali integrazioni documentali e 45 giorni per fornire i propri pareri. È fondamentale sottolineare che, in assenza di una risposta entro questi termini, si verifica il silenzio-assenso, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa. Questo significa che, se un ente non risponde, la richiesta può essere considerata accettata.

Tuttavia, è importante notare che eventuali ritardi nella procedura possono comportare slittamenti nei tempi di conclusione del procedimento, ma il termine finale di conclusione deve comunque essere rispettato. La Soprintendenza, in quanto ente coinvolto, è tenuta a rispondere entro i termini stabiliti; un ritardo nella sua risposta potrebbe comportare la decadenza del potere di veto, facilitando così l’adozione del provvedimento finale.

Questa procedura semplificata è stata ulteriormente supportata dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 16 luglio 2020, n. 76, che promuove l’efficienza e la digitalizzazione delle procedure amministrative.

CONCLUSIONI

La conferenza di servizi in modalità asincrona rappresenta un passo avanti significativo verso la semplificazione delle procedure per l’installazione di antenne telefoniche. Grazie ai termini perentori e al principio del silenzio-assenso, si mira a garantire una maggiore efficienza e rapidità nelle decisioni amministrative.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la comprensione di queste procedure è fondamentale. Essi devono essere in grado di gestire le richieste in modo tempestivo, rispettando i termini previsti dalla legge. La conoscenza delle normative vigenti e delle modalità di attuazione della conferenza di servizi è essenziale per garantire un servizio pubblico efficiente e conforme alle disposizioni legislative.

PAROLE CHIAVE

Conferenza di servizi, modalità asincrona, silenzio-assenso, antenna telefonica, semplificazione burocratica, Soprintendenza, termini perentori.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 14-bis.
  2. Decreto Legislativo 16 luglio 2020, n. 76, art. 13.

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Seguo. Mi piacerebbe che qualcuno entrasse nel merito del conteggio dei giorni che si policarbonato alla lex specialistica. Grazie

Il comma 9 dell’art. 44 è esplicito:

Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il DIMEZZAMENTO DEI TERMINI IVI INDICATI, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10.

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Questo significa che avresti dovuto scrivere una cosa del genere nell’indizione:

Il termine entro il quale gli Enti coinvolti possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti viene fissato in sette (7) giorni decorrente dalla presente indizione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 49, comma 5 citato (dimezzamento dei termini) e art. 14-bis, comma 2, lett. b) della legge n. 241/90.

Gli Enti coinvolti, ai sensi dello stesso combinato disposto di cui sopra, sono chiamati a rendere i propri provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, entro il termine di:

- ventidue (22) giorni decorrente dalla presente indizione:

- quarantacinque (45) giorni per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini.


Le PA competenti che non rispettano i termini (perentori) è come se comunicassero l’assenso senza condizioni.