Buongiorno a tutti, vorrei sottoporre alla vostra attenzione un caso di scuola (ma decisamente reale) sul riparto delle competenze gestionali e sui limiti del potere di autotutela tra strutture diverse dello stesso Ente.
Il caso specifico: Ho partecipato regolarmente a una procedura selettiva per il conferimento di un incarico di Elevata Qualificazione (EQ), non essendo precedentemente titolare di alcuna posizione organizzativa.
A seguito del colloquio e della valutazione positiva, il Dirigente del Dipartimento presso cui la nuova EQ si sarebbe incardinata ha firmato e adottato la relativa determina di conferimento dell’incarico.
Il punto nodale è questo: prima dell’aggiudicazione di questa EQ, io ero incardinato all’interno di un altro e diverso Dipartimento. Entrambi i dirigenti (quello del mio dipartimento di provenienza e quello del nuovo dipartimento) sono regolarmente in servizio.
Il dubbio: Alla luce di questa situazione, vi chiedo un parere di natura amministrativa:
Il Dirigente del mio dipartimento di provenienza (struttura in cui ero incardinato prima dell’aggiudicazione) conserva la facoltà di richiedere, sollecitare o disporre l’annullamento/revoca della determina adottata dal Dirigente del nuovo dipartimento, che ha validamente firmato l’atto nell’esercizio delle sue esclusive funzioni gestionali?
Il potere di autotutela (o di contestazione) su un atto gestionale non spetta esclusivamente all’organo che ha emanato l’atto (il nuovo dirigente) o, al massimo, agli organi di vertice dell’Ente (es. Segretario Generale / Direttore Generale tramite poteri sostitutivi o di coordinamento), escludendo categoricamente “ingerenze” da parte del dirigente della struttura di provenienza?
Per rispondere in modo netto al tuo dubbio amministrativo, la risposta è no: il dirigente del dipartimento di provenienza non ha alcuna facoltà o potere di disporre, né di richiedere formalmente con efficacia vincolante, l’annullamento o la revoca di un atto adottato da un altro dirigente parigrado.
Analizziamo il perché attraverso i principi cardine del diritto amministrativo e del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).
1. La titolarità esclusiva del potere di autotutela
Il potere di autotutela (annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies o revoca ex art. 21-quinquies della Legge 241/1990) è un’espressione della medesima funzione amministrativa che ha dato vita all’atto originario.
Il principio di simmetria delle competenze: La potestà di ritirare o modificare un provvedimento amministrativo spetta esclusivamente all’organo che lo ha emanato (in questo caso, il Dirigente del nuovo Dipartimento) in quanto titolare del relativo potere gestionale e della competenza per materia.
Inesistenza di un rapporto di gerarchia: Tra dirigenti dello stesso Ente (a capo di dipartimenti o settori diversi) non sussiste alcun rapporto di sovraordinazione gerarchica, bensì un rapporto di equiordinazione. Un dirigente non può invadere la sfera di competenza interorganica di un altro.
Di conseguenza, il dirigente di provenienza è un soggetto terzo rispetto al procedimento di conferimento dell’EQ gestito dall’altro dipartimento. Non ha la “paternità” dell’atto e non può in alcun modo disporne il ritiro.
2. Il principio di separazione e l’esclusività delle funzioni gestionali
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), i dirigenti sono direttamente e烤esclusivamente responsabili della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei programmi e dei progetti affidati dal piano dettagliato degli obiettivi.
La determina di conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione (EQ) è un tipico atto di gestione del personale che rientra nella competenza esclusiva del dirigente della struttura in cui l’EQ va a incardinarsi.
Un’ingerenza diretta del dirigente di provenienza che pretendesse di inficiare la validità di un atto gestionale altrui si configurerebbe come un palese vizio di incompetenza relativa (se l’atto venisse ipoteticamente adottato da lui) o come una lesione dell’autonomia gestionale garantita dalla legge al nuovo dirigente.
3. Le uniche figure dotate di poteri di coordinamento o sostitutivi
Come hai correttamente intuito, le uniche dinamiche di controllo o di superamento del principio di esclusività del singolo dirigente albergano nei vertici dell’Ente, e strictly secondo i canoni di legge e di regolamento:
Il Segretario Generale / Direttore Generale: Possono esercitare poteri di coordinamento o, laddove espressamente previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, poteri sostitutivi in caso di persistente inerzia del dirigente competente, ma non un potere di riforma o annullamento ordinario degli atti gestionali validamente adottati, salvo macroscopiche violazioni di legge che attivino i controlli interni.
Organo di indirizzo politico (Sindaco/Giunta): Anche la politica ha un limite invalicabile. Non può annullare o revocare atti gestionali dei dirigenti (in virtù del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione), potendo solo attivare le procedure di verifica dei risultati e della responsabilità dirigenziale.
4. La distinzione tra “Dissenso Organizzativo” e “Autotutela”
Ciò che il dirigente di provenienza può fare si limita esclusivamente al piano delle relazioni organizzative interne:
Può rappresentare al Segretario Generale o al nuovo Dirigente eventuali esigenze di servizio o criticità legate alla scopertura del proprio ufficio (chiedendo, ad esempio, un differimento tecnico della presa di servizio per garantire il passaggio di consegne).
Può attivare un confronto interno sulla pianificazione del personale (fabbisogno).
Tuttavia, queste sollecitazioni rimangono meri apporti collaborativi o segnalazioni di carattere organizzativo. Non hanno la natura di un ricorso amministrativo interno e non vincolano in alcun modo il dirigente che ha firmato la determina, il quale ha agito legittimamente nell’esercizio delle sue funzioni.
In sintesi
Il dirigente della struttura di provenienza non conserva alcuna facoltà di disporre né di pretendere l’annullamento/revoca della determina. L’atto è perfettamente valido ed efficace e l’eventuale “contestazione” informale da parte del vecchio dirigente non ha la forza giuridica di intaccare il provvedimento di conferimento dell’incarico.