Buongiorno Prof.,
mi si presenta un conflitto di concetti.
L’art. 6 bis non comporta che ci si debba astenere, ma semplicemente comunicare la situazione al superiore.
L’art. 323 punisce chi omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto e, quindi, ricorrendo anche gli altri elementi della fattispecie, astenersi significa commettere reato.
In caso di conflitto di interessi ci si deve astenere o comunicare la situazione al superiore? La scriminante è soltanto l’intenzionalità del vantaggio o del danno?
Grazie dell’attenzione e per tutto il lavoro che svolge
Cordialmente
Francesco
Siamo in due mondi DISTINTI …
L’art. 6-bis è norma di principio da leggere unitamente al Codice di comportamento e la sua violazione determina ILLECITO DISCIPLINARE.
L’art. 323 c.p. determina un ILLECITO PENALE peraltro dopo la riforma soggetto a innumerevoli condizioni perchè si realizzi
https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=47238888-5ac8-4a3d-953e-f8b16286bb0f&idarticolo=27062
Grazie Professore per la risposta