Parti: G.B. c. Ministero dell’Istruzione e del Merito
Il solo possesso del diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, lett. c), della L. 27 dicembre 2006, n. 296. La necessità di un titolo abilitante ulteriore rispetto al mero possesso del titolo di studio trova giustificazione nella considerazione che l’inserimento in graduatoria è destinato a consentire per mero scorrimento lo stabile ingresso nel ruolo docente e tale ingresso non può prescindere da una seria ricognizione dell’esperienza maturata o del percorso formativo seguito dopo il diploma (a volte conseguito in anni molto risalenti nel tempo). (Conferma T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 1782/2023.)
Il concorso pubblico è la forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, in quanto meccanismo imparziale che, offrendo le migliori garanzie di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del merito, garantisce l’efficienza dell’azione amministrativa. Al principio del concorso pubblico come ordinario canale di accesso al pubblico impiego può derogarsi solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. La stabilizzazione dei lavoratori precari è peraltro ammissibile solo entro limiti percentuali tali da non pregiudicare il prevalente carattere aperto delle procedure di assunzione nei pubblici uffici. (Conferma T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 1782/2023.)
Cons. Stato, Sez. VII, Sent. 30 04 2024, n. 3956.pdf (169,1 KB)