Ho un dubbio: Ma nei vari casi di silenzio (assenso rigetto devolutivo inadempimento) si configura comunque una responsabilità all’interno dell’amministrazione? Cioè, il dirigente/responsabile del procedimento che non ha adottato il provvedimento espresso nei termini previsti, anche nel caso in cui segua un silenzio assenso, è comunque valutato ai fini della performance o con procedimento disciplinare per non aver provveduto nei termini prefissati a emanare il provvedimento finale espresso?
Buonasera Giada,
il non concludere il procedimento nei termini fissati (da legge o da Regolamenti) o il concluderlo con ritardo dà origine a delle conseguenze risarcitorie (ed anche disciplinari).
L’art. art. 2-bis della 241/90, rubricato “Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento” recita che
“Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. ***
Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita’ stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento))***”
Occorre precisare che affinché il silenzio sia giuridicamente rilevante in ordine ad un’eventuale responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione è necessario che l’istanza presentata e rimasta inevasa riguardi i casi in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio (articolo 2, L. 241/1990).
I casi in particolare possono essere:
-silenzio inadempimento: la pubblica amministrazione a seguito dell’istanza presentata dal privato non emette alcun provvedimento e la legge non attribuisce alcun significato al silenzio formatosi. In tal caso l’interessato può ottenere il riconoscimento dell’illegittimità del silenzio dell’amministrazione,.
- ritardo nell’adempimento:
A) la pubblica amministrazione accoglie favorevolmente l’istanza del privato, ma emette il provvedimento oltre i termini previsti per la conclusione del procedimento. In questo caso, non essendoci l’interesse del privato ad impugnare un atto a lui favorevole, è possibile ipotizzare un danno solo per il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, considerato che l’emissione tardiva del provvedimento favorevole è comunque di per sé espressiva del riconoscimento del “bene della vita” in capo al privato;
B) provvedimento tardivo sfavorevole:** la pubblica amministrazione non accoglie in senso favorevole l’istanza presentata dal privato ed emette il provvedimento negativo oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento. In tale ipotesi, essendo negato l’oggetto dell’istanza del privato, questi potrà senz’altro impugnare l’atto sfavorevole e, nel caso di esito positivo del giudizio di annullamento con conseguente riconoscimento della fondatezza della originaria istanza presentata, potrà chiedere il risarcimento del danno per il ritardo nel riconoscimento del “bene della vita”.
Le conseguenze disciplinari sono disciplinate dal comma 9 dell’art. 2 della 241/90:
"9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce
elemento di valutazione della performance individuale, nonche’ di
responsabilita’ disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente
e del funzionario inadempiente. "
Tieni conto, inoltre dell’obbligo di individuare un responsabile sostitutivo , di cui al comma 9 bis e ss della stessa legge:
"9-bis. ((L’organo di governo individua un soggetto nell’ambito
delle figure apicali dell’amministrazione o una unita’ organizzativa
cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.))
Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si
considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al
dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di piu’
elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun
procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione e’
pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile
nella homepage, l’indicazione del soggetto ((o dell’unita’
organizzativa)) a cui e’ attribuito il potere sostitutivo e a cui
l’interessato puo’ rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma
9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il
nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio
ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in
caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma,
assume la sua medesima responsabilita’ oltre a quella propria.
((9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o
l’unita’ organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su
richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro
un termine pari alla meta’ di quello originariamente previsto,
conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario.))
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i
procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative
competenti, nei quali non e’ stato rispettato il termine di
conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le
Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. ".
Come vedi si tratta di un sistema articolato e complesso, che pone nelle condizioni l’amministrazione di ottemperare all’obbligo a provvedere, attribuendo al fattore tempo un particolare significato che si concretizza nell’istituto del silenzio, poiché in un regime di trasparenza e partecipazione, l’obbligo di una pronuncia da parte della pubblica amministrazione, sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l’adozione di un provvedimento espresso** , in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione , in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad una esplicita pronuncia.
Su tali tematiche consiglio la lettura del seguente articolo, poichè aggiornato alle ultime novelle e molto ben scritto:
Inoltre, per una visione sintetica:
Silenzio assenso: quando si applica?.
Buona lettura
Simona