Conseguenze per il ritardo dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento

Buongiorno,
avrei bisogno di una indicazione per sciogliere un dubbio in merito all’art. 2 bis.

Dalla mera lettura della norma (commi 1 e commi 1bis) non desumo immediatamente che l’INDENNIZZO DA RITARDO sia ottenibile solo per proc amministrativi ad istanza di parte riguardanti l’AVVIO o L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DI IMPRESA. Ciò sembrerebbe invece per via della combinata lettura art. 2bis e art 28 L 69/2013.

Ma l’aspetto più rilevante è che questa “limitazione oggettiva” non riguardi anche il RISARCIMENTO DEL DANNO INGIUSTO (1 comma dell’art. 2 bis). Rsarcibilità della violazione dolosa / colposa dell’interesse legittimo…
E’ corretto?

Grazie mille per un confronto!
Alessandra