Conseguenze subappalto non consentito

Buongiorno,
nel capitolato di gara del servizio di assistenza informatica, la SA ha specificato il divieto di sub-appalto dello stesso ed in sede di offerta l’operatore economico ha dichiarato di non avvalersene. Qualora in fase successiva all’aggiudicazione, ma antecedentemente alla sottoscrizione del contratto, la SA accerti che il personale che svolge il servizio non è dipendente della ditta affidataria, ma un soggetto che svolge attività in proprio (e quindi ci siano gli estremi sia di dichiarazione falsa da parte dell’operatore che di appalto non autorizzato), quali azioni deve mettere in atto?
Grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione sollevata riguarda il divieto di subappalto e le conseguenze di una dichiarazione falsa da parte dell’operatore economico in fase di gara. Iniziamo con una premessa generale sul diritto degli appalti pubblici.

Teoria generale del diritto degli appalti pubblici:
Nel diritto degli appalti pubblici, il subappalto è la pratica per cui l’impresa aggiudicataria di un appalto (appaltatore principale) affida l’esecuzione di parte dei lavori, servizi o forniture a un’altra impresa (subappaltatore). La normativa vigente, in particolare il Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016, recentemente aggiornato dal D.Lgs 36/2023), stabilisce regole precise riguardo al subappalto, inclusi i limiti e le condizioni sotto cui può essere consentito o vietato.

Norme relative alla teoria:

  • Art. 105 del D.Lgs 50/2016 (come modificato dal D.Lgs 36/2023): Stabilisce le condizioni e i limiti per il subappalto, compresa la possibilità per la stazione appaltante di vietare il subappalto in determinate circostanze.
  • Art. 80 del D.Lgs 50/2016: Riguarda le cause di esclusione dalla gara per false dichiarazioni.

Esempio concreto:
Se una Stazione Appaltante (SA) scopre, dopo l’aggiudicazione ma prima della firma del contratto, che l’operatore economico si avvarrà di un subappaltatore nonostante il divieto di subappalto e abbia fornito dichiarazioni false in merito, la SA può adottare diverse azioni:

  1. Esclusione dell’operatore economico dalla gara: In base all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, la SA può escludere l’operatore economico per aver fornito dichiarazioni non veritiere.
  2. Segnalazione all’Autorità Giudiziaria: Se la falsa dichiarazione configura un reato, la SA può segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria.
  3. Revoca dell’aggiudicazione: Se l’aggiudicazione è già avvenuta, ma il contratto non è ancora stato firmato, la SA può revocare l’aggiudicazione.

Conclusione sintetica:
La SA, di fronte a una violazione del divieto di subappalto e alla presentazione di dichiarazioni false, ha il potere di escludere l’operatore economico dalla gara, segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria e revocare l’aggiudicazione, a seconda delle circostanze specifiche del caso.

Bibliografia e link utili:

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Buongiorno @Ondi,
siamo sicuri che trattasi di subappalto?

Il fatto che il personale non sia dipendente dell’aggiudicatario non trasforma l’esecuzione automaticamente in subappalto, in quanto leggendo il comma 3 dell’articolo 119 del D.lgs. 36/2023, non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi(riporto le due specifiche per il caso in oggetto)

a) l’affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Quindi l’appaltatore, può affidarsi a soggetti terzi, a condizione che questi non siano dipendenti di un’altra società ma ad esempio liberi professionisti.

Quindi prima di procedere con contestazioni, mi accerterei sul titolo di questo personale.

Vincenzo

Vincenzo