Conservazione posto/periodo di prova

Buongiorno,
Se le dimissioni vengono rassegnate durante il periodo di prova si può comunque chiedere la conservazione del posto di lavoro per 6 mesi?
Grazie

Considerato l’orientamento applicativo dell’ARAN (RAL 426), atteso il tenore dell’articolo 16, comma 8, del C.C.R.L. del 7 dicembre 2006, segue che il dipendente di un Comune che rassegna le proprie dimissioni volontarie durante il periodo di prova, in quanto vincitore di concorso presso altro ente, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per sei mesi presso l’Ente di provenienza.

Ulteriori spunti

http://www.bassareggiana.it/upload/bassa_reggiana/allegati_procedimenti/Dimissionivolontarie_6894_1177_6894_1177.pdf

Grazie per la risposta. Quello che non capisco è la disposizione del comma 11 in base alla quale non si applica la norma nel caso in cui il dipendente non abbia " ancora" superato il periodo di prova. Mi potrebbe dare maggiori informazioni? Grazie

Secondo l’ultimo ccnl funzioni locali 2016/2018 in caso di dismissioni nel periodo di prova non si ha diritto alla conservazione del posto.

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Art. 20 CCNL Funzioni Locali 2016/2018

  1. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altro ente o
    amministrazione, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto,
    senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata
    del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate
    nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o
    per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella categoria
    e profilo professionale di provenienza.
  2. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato,
    vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di
    appartenenza
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Secondo l’art. 20 comma 11 dell’ultimo ccnl 21.5.2018, nel caso da lei prospettato non si ha diritto alla conservazione del posto.
Dunque il ccnl citato disciplina ex novo una fattispecie che, prima del 2018, veniva regolata in modo diverso (sulla base degli orientamenti Aran ed in mancanza di una norma contrattuale specifica sul caso).

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