Consigliere / assessore regionale

Buongiorno

avrei il seguente quesito: un consigliere regionale potrebbe essere anche assessore o ci sarebbe incompatibilità?
Grazie

Ciao Giuseppe,

partendo dal presupposto che i membri della giunta sono nominati dal presidente della Regione, il quale li può scegliere sia tra componenti eletti al Consiglio regionale sia tra persone non elette a far parte del Consiglio, occorre evidenziare che gli Statuti possono disporre diversamente.

Le cause di incompatibilità (e di ineleggibilità) sono citate in Costituzione, innanzitutto, all’art. 122 Cost., come novellato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, che ti riporto testualmente:

“Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.”

Dunque, vi è una competenza legislativa concorrente regionale della materia dell’ incompatibilità, che vede la sua legge quadro nella n. 154 del 1981, che disciplina le cause di incompatibilità alla carica di consigliere regionale.

La legge di attuazione dell’art. 122 nell’ambito del nostro ordinamento è, invece , la legge n.165 del 2004.

Ciascuna Regione, di conseguenza, nell’ambito dei limiti statuiti dalla legge statale, declina la propria legge in materia di incompatibilità (e di ineleggibilità).

Riporto testualmente un raffronto del “Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione Sezione Studi e Documentazione” della Regione Umbria a riguardo:

“La normativa delle Regioni Abruzzo, Lombardia, Molise e Veneto prevede l’incompatibilità fra i due ruoli di Consigliere regionale e Assessore regionale.
Il Consigliere regionale nominato Assessore viene sospeso dalla carica di Consigliere per la durata dell’incarico di Assessore. Il Consiglio provvede nella prima seduta dopo la nomina alla sua sostituzione temporanea, affidando la supplenza al primo dei non eletti della lista cui appartiene l’eletto divenuto Assessore.
Qualora il consigliere sostituito cessi dalla carica di assessore, il Consiglio regionale dispone la revoca della supplenza nella prima seduta successiva alla relativa comunicazione.
Soltanto la legge regionale della Toscana, prevede che la nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere, con la conseguente surroga del consigliere cessato dalla carica con il primo candidato non eletto della stessa lista.”

Per il testo a fronte vedi il seguente link: https://consiglio.regione.umbria.it/sites/default/files/allegati-pagine/tabella_per_commissione_0.pdf

Spero di avere chiarito i tuoi dubbi.

Buono studio

Simona

1 Mi Piace