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Corte cost. n. 98/2024: Esclusa l’inconferibilità per amministratori in house, ma resta il rischio danno erariale (sent. n. 135/2025)

CONTENUTO

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito importanti chiarimenti circa il regime delle ostatività per i consiglieri comunali che assumono l’incarico di amministratore di società in house dell’ente. Secondo l’orientamento più recente, l’inconferibilità di tale incarico — originariamente disciplinata dal d.lgs. 39/2013 — deve ritenersi esclusa a seguito delle evoluzioni normative e giurisprudenziali.

Il quadro giuridico è stato profondamente inciso dal d.lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e, successivamente, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 98/2024. Questi interventi hanno ridisegnato i confini tra cariche politiche e gestionali nelle società controllate.

Tuttavia, il venir meno del divieto assoluto di conferimento non esaurisce i profili di criticità. Qualora il consigliere sia in carica, possono infatti emergere:

  • Profili di incompatibilità o conflitto d’interessi tra il ruolo di controllore (in Consiglio) e controllato (nella società in house).
  • Illegittimità nell’erogazione dei compensi: sul punto, la Corte dei conti Emilia-Romagna n. 135/2025 ha ravvisato un’ipotesi di danno erariale derivante dalla corresponsione di un compenso ritenuto illegittimo, richiamando anche quanto previsto dall’art. 1, comma 718, L. 296/2006.

CONCLUSIONI

Sebbene non operi più il blocco automatico dell’inconferibilità per i consiglieri comunali nominati amministratori di società in house, la gestione del rapporto rimane soggetta a rigorosi limiti finanziari e di compatibilità. La percezione di emolumenti non dovuti espone i soggetti coinvolti alla responsabilità per danno erariale.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è necessaria la massima cautela nell’istruttoria degli atti di nomina e, soprattutto, nella liquidazione dei compensi agli amministratori. La sentenza Corte conti Emilia-Romagna n. 135/2025 evidenzia che la responsabilità erariale può scattare qualora non si verifichi la conformità della remunerazione ai limiti di legge (L. 296/2006).
  • Per il Concorsista: il tema riguarda il Diritto Amministrativo, con focus sul regime delle inconferibilità e incompatibilità (d.lgs. 39/2013), la disciplina delle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) e il sistema della Responsabilità Amministrativo-Contabile.

PAROLE CHIAVE

Inconferibilità, Società in house, Consigliere comunale, Danno erariale, Corte dei Conti, ANAC, Conflitto d’interessi.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. d.lgs. 39/2013: Disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.
  2. d.lgs. 175/2016: Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
  3. art. 1, comma 718, L. 296/2006: Disposizioni in materia di limiti ai compensi per gli amministratori.
  4. Corte cost. n. 98/2024: Sentenza che ha inciso sul quadro delle inconferibilità per gli amministratori di società in house.
  5. Corte conti Emilia-Romagna n. 135/2025: Pronuncia che ravvisa danno erariale per la corresponsione di compensi illegittimi a consiglieri/amministratori.

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