Consiglio di Stato n. 8634/2021 – incompatibilità gestione farmacia da parte di società composta da sanitari - Deferimento all’adunanza plenaria

Presupposti e sintesi

Legge n. 362/1991 (come modificata dalla legge n. 124/2017)

Art. 7 - Titolarità e gestione della farmacia

  1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata
  2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8

[omissis]

Art. 8 - Gestione societaria: incompatibilità.

  1. La partecipazione alle società di cui all’articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:
    a) nei casi di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo
    b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
    c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato

[omissis]


Consiglio di Stato, sez. III, 27 dicembre 2021, n. 8634

Società partecipata da società di capitale di professionisti sanitari

… La posizione conflittuale è di facile constatazione nel caso in cui sia una persona fisica a svolgere le due funzioni di farmacista e medico; appare, invece, di meno agevole riscontro nel caso in cui la titolarità della farmacia faccia capo ad una società e quest’ultima sia a sua volta detenuta da altra società. […]

Per quanto si dirà meglio nel prosieguo, sono due i presupposti al ricorrere dei quali il regime delle incompatibilità può estendersi anche al campo delle farmacie detenute da società partecipate. Occorre cioè che la società controllante possa dirsi (con gli adattamenti del caso): a) implicata nella “gestione” della farmacia e b) esercente la “professione medica”.

Su questi due nodi problematici si è sviluppato il contraddittorio tra le parti in lite di cui si darà conto tra breve e sul quale si innestano i quesiti di orientamento posti all’Adunanza Plenaria […]

In sintesi, è rimessa all’Adunanza plenaria - ai fini della verifica della sussistenza di un profilo di incompatibilità nella gestione societaria di una farmacia nel caso di società acquirente ai sensi dell’art. 7, comma 2, l. n. 362 del 1991, partecipata come unico socio da altra società di capitali, a sua volta dedita, per oggetto sociale, alla gestione di case di cura e di assistenza - la questione relativa a quali casi e a quali condizioni una società controllante possa dirsi coinvolta, per il tramite della società controllata, nella “gestione della farmacia” e se è possibile la presenza, nella società partecipante, di esercenti la professione sanitaria

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/alla-adunanza-plenaria-eventuali-profili-di-incompatibilit-c3-a0-nella-gestione-di-farmacia-da-parte-di-societ-c3-a0-composta-da-sanitari