Consiglio di Stato Sez. V Sentenza n.42031 - RUP - OEV

Il Consiglio di Stato con la sentenza in oggetto, respingendo il primo motivo di censura, ripercorre quanto disposto dall’art 31 del codice sulla figura del RUP ed afferma:

5.1. In particolare, quanto al dedotto vizio di incompetenza, ne ha negato l’esistenza atteso che l’art. 31, comma 3, d.lgs. 16 aprile 2016, n. 50, ha individuato nel responsabile unico del procedimento il soggetto deputato a svolgere “tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”, con ruolo e funzioni di garanzia e di controllo, tra le cui attribuzioni rientra anche l’adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara

6.1. È da respingere il primo motivo di censura concernente la pretesa incompetenza del R.U.P. ad adottare l’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara.

Ricordato infatti che correttamente il primo giudice ha sottolineato il ruolo centrale di vigilanza e controllo di cui è titolare il R.U.P. nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, resta da aggiungere che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale dal quale non vi è ragione di discostarsi, “in caso di procedura di gara che preveda l’affidamento… con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, competenza esclusiva della commissione giudicatrice è l’attività valutativa, mentre il R.U.P. può svolgere tutte le attività, anche non definite dal Codice, che non implicano l’esercizio di poteri valutativi” (ex multis, C.d.S., V, 13 settembre 2018, n. 537; 6 maggio 2015, n. 2274; 21 novembre 2014, n. 5760; III, 19 giugno 2017, n. 2983).

Nel caso di specie non è revocabile in dubbio che il R.U.P. non abbia svolto alcuna attività valutativa delle offerte, unica attività di esclusiva competenza della commissione di gara

https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/323

Vincenzo

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