Consulenti e collaboratori- art 15 dlgs 33

Buongiorno, Dott. Chiarelli,
chiedo cortesemente un parere relativamente all’art 15 del D.Lgs n. 33/2013.
-L’art 15 c4 stabilisce: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.
-L’arti. 9 bis: Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all’articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell’Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilita’ per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purche’ identici a quelli comunicati alla banca dati.
-è prevista la banca dati perlapa curata dalla Funzione pubblica;
Considerando che l’impostazione del portale perlapa, prevede la chiusura della pubblicazione decorsi tre anni dalla data del conferimento dell’incarico ( infatti il 2018 è già oscurato) chiedo come possa essere assicurata la pubblicazione di un incarico conferito nel 2018 e ancora in corso.
In questo caso quindi dovremmo pubblicare anche la banca dati interna che contiene gli incarichi 2018 ancora in corso.
A mio parere si configura un aggravio tenere in piedi due banche dati di cui una artigianale che magari non è stata più implementata confidando nella corretta configurazione del portale perlapa.
Ringrazio anticipatamente per la risposta.