Consultazione di mercato e affidamento diretto

Buonasera,
ho un dubbio in tema di affidamento diretto e consultazione di operatori economici.
Ad oggi, anche per via delle modifiche di cui al D.L. Semplificazioni, è possibile procedere, nell’ambito del sotto soglia per i servizi e le forniture, alla consultazione di uno solo operatore economico, invitare questi a presentare offerta e quindi, se del caso, disporre affidamento diretto a favore del medesimo dell’appalto o c’è sempre l’obbligo di acquisire almeno tre preventivi?
Se fosse possibile, anche se la consultazione del mercato dovesse essere soltanto a titolo “esplorativo” e dunque non vincolante per la PA ci si deve sempre muovere sul MePA (tramite RDO) oppure se ne può prescindere? Grazie !

Buongiorno @GiacomoFrancescoG84 premesso che la consultazione dei tre operatori non è più obbligatoria ante semplificazione, ed è proprio la natura dell’affidamento diretto che non richiede la consultazione. Semmai potrai richiedere dei preventivi facoltativi fuori dal Mepa e poi procedere sul Mepa attraverso un ODA.

I strumenti messi a disposizione dal Mepa ovvero TD, ODA, RDO, hanno la particolarità di poter essere utilizzati a discrezione della S.A. nell’affidamento diretto, opzione che non è possibile in caso di utilizzo delle altre procedure previste dal codice.

In conclusione, puoi scegliere di utilizzare una RDO anche se atipica per l’affidamento diretto.

Vincenzo

Gentile Vincenzo, nel caso in cui la SA richieda 3 preventivi fuori MePA, per un servizio molto complesso, è opportuno anche allegare il Capitolato alla richiesta o è preferibile:
a) richiedere preventivo contenente le caratteristiche del servizio;
b) invio tramite PEC di capitolato, disciplinare e altri documenti all’operatore selezionato?
:

Buon pomeriggio @GiacomoFrancescoG84, premesso che non bisogna tener conto dei decreti semplificazione, almenochè non operiamo in appalti finanziati da risorse PNRR.

Ciò detto, occorre precisare che non è mai stato vietato consultare 2 o più operatori, la modifica che prevedeva “anche senza la consultazione di due o più operatori”, aveva l’obiettivo di rendere più celeri le procedure, in particolare l’affidamento diretto.

Per rispondere all’ultimo quesito, bisogna aver chiaro che le consultazioni preliminari di mercato( art.77) sono uno strumento completamente differente rispetto alle indagini di mercato( Allegato II.1 D.lgs 36/23).

Vincenzo