Salve Prof.,
in una delibera ( indizione gara appalti) ho ritrovato la seguente dicitura, che si rifà al principio di competenza finanziaria.
“il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale, precisando che il costo dell’appalto triennale per un importo presunto di € 120.000 + iva graverà sull’esercizio finanziario in cui sarà in vigore il contratto, rimandando quindi all’atto di aggiudicazione definitiva l’attribuzione della spesa”.
Siccome le aziende sanitarie hanno un sistema di contabilità economico-patrimoniale non dovrei considerare il principio di competenza economica e, quindi dire:
il presente provvedimento comporta oneri pari a € 120.000 + iva ripartiti nel seguente modo:
40.000 sul conto x bilancio 2021
40.000 sul conto x bilancio 2022
40.000 sul conto x bilancio 2023
In attesa di un suo riscontro la ringrazio e le porgo cordiali saluti.