Professore Chiarelli Le posso fare una domanda sull’articolo 27 della legge di contabilità? Dalla disposizione normativa emerge che vengano istituiti fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale. In definitiva (da quello che ho capito) questi fondi speciali tengono "al caldo"i residui passivi della spesa corrente e della spesa in conto capitale nel caso in cui i terzi creditori dovessero richiedere tali somme per poter essere poi scritte successivamente nel bilancio. E’corretto quello che ho detto?Inoltre, volevo cortesemente sapere se questi fondi speciali, alimentati da residui passivi in conto corrente e in conto capitale, rimangono fino a quando non vi è la prescrizione civilistica. Perché periti non vuol dire prescritti. Mi illumini per favore. La ringrazio in anticipo
Osservazione corretta.
Ecco qui una descrizione ed esempio pratico
https://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=14568&na=1&n=10
L. 31/12/2009, n. 196
Legge di contabilità e finanza pubblica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
Art. 27 Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale (166)
In vigore dal 14 giugno 2016
- Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.
- Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa delle unità elementari di bilancio interessate. (167) (168)
(166) Per l’integrazione dei fondi, di cui al presente articolo, vedi l’art. 35, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.
(167) Comma così modificato dall’art. 1, comma 5, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.
(168) Per la modifica dell’autorità competente sulle variazioni di bilancio di cui al presente comma, vedi l’art. 4-quater, comma 2, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.