PER UNA SELEZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, è POSSIBILE CHIEDERE IN SEDE DI ASSUNZIONE IL TEMPO PARZIALE?
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La questione dell’assunzione a tempo pieno e la successiva richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale riguarda il diritto del lavoro, in particolare le norme che disciplinano i rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione e nel settore privato.
Teoria Generale del Diritto
Il diritto del lavoro prevede la possibilità di trasformare un rapporto di lavoro a tempo pieno in un rapporto a tempo parziale, sia nel settore privato che nella pubblica amministrazione. Questa trasformazione può avvenire per accordo tra le parti (datore di lavoro e lavoratore) o, in alcuni casi, può essere un diritto esercitabile dal lavoratore sotto specifiche condizioni previste dalla legge o dai contratti collettivi.
Norme Relative alla Teoria
- Per il settore privato: la disciplina del lavoro part-time è regolata dall’articolo 21 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che prevede la possibilità di trasformare, su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
- Per la pubblica amministrazione: il riferimento normativo è l’articolo 1 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che ha introdotto modifiche alla disciplina del lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, compresa la possibilità di passaggio da tempo pieno a tempo parziale.
Esempi Concreti
- Un dipendente del settore privato, dopo l’assunzione a tempo pieno, può presentare una richiesta formale al datore di lavoro per la trasformazione del suo contratto in part-time, motivando la richiesta con esigenze personali o familiari.
- Un impiegato statale, in base alle disposizioni del proprio contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), può richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, rispettando le procedure e i termini previsti.
Conclusione Sintetica
È possibile richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sia nel settore privato che nella pubblica amministrazione, a condizione che vengano rispettate le normative e le procedure previste. La trasformazione può avvenire per accordo tra le parti o, in determinati casi, come diritto esercitabile dal lavoratore.
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Bibliografia:
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Normattiva
- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, Normattiva