Contratto collettivo - fonti

Buongiorno,
ho un grosso dubbio. Studio per una Regione a Statuto speciale, e non riesco a capire qual è il rapporto tra CCNL e CCRL. Lo statuto prevede la potestà legislativa esclusiva della Regione in materia di “ordinamento personale regionale e enti locali” (e la competenza amministrativa in ogni materia di competenza esclusiva), ma la contrattazione non rientra in questa potestà secondo me. Qual è il rapporto tra le due contrattazioni?
grazie mille

Buongiorno.

Il mio consiglio è quello di avere il quadro complessivo di ciascuna materia, tenendo conto che su alcune tematiche, quali la gerarchia delle fonti nell’ambito del pubblico impiego, le questioni sono spesso controverse ed oggetto costante di interpretazione da parte della Corte Costituzionale.

Cerchiamo di fare chiarezza:

La competenza esclusiva statale sull’ordinamento civile dovrebbe essere intesa in senso temperato, come riserva sui principi e sulle regole fondamentali del diritto civile e corrispondente divieto per le regioni di violare tali norme, non come impossibilità assoluta per le regioni di disciplinare profili privatistici rientranti nelle materie di loro competenza.

Diverse pronunce della Corte costituzionale individuano, come fondamento del limite del diritto privato, il principio di uguaglianza (ad es. sent. 211/2014), ma per il pubblico impiego la solidità di tale ratio è incrinata da tre fattori:

-l’esistenza di diversi comparti di contrattazione collettiva

-lo spazio di cui gode la contrattazione integrativa (condotta dal singolo ente)

-il fatto che le regioni speciali sono sottratte alla contrattazione nazionale, avendo un proprio comparto.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell’assistenza dell’ARAN.

Hanno un proprio comparto unico di contrattazione la Valle d’Aosta, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province di Trento e Bolzano, il Friuli-Venezia Giulia, la Sicilia e la Sardegna.

“La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, ivi inclusi i profili del trattamento economico (inteso nel suo complesso, senza alcuna limitazione a quello fondamentale) e della relativa classificazione (sentenza n. 213 del 2012) – rientra nella materia «ordinamento civile», che spetta in via esclusiva al legislatore nazionale.

Invero, a seguito della sua privatizzazione, tale rapporto è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, come espressamente previsto dall’art. 2 t.u. pubblico impiego.

Compete, dunque, unicamente al legislatore statale anche la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali (ex multis, sentenze n. 175 e n. 160 del 2017, n. 257 del 2016), ai sensi dell’art. 1, comma 2, t.u. pubblico impiego.

Ulteriormente l’art. 2, comma 3, t.u. pubblico impiego, stabilisce, che «l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi» e l’art. 45, comma 1, dello stesso testo unico ribadisce che «(…)il trattamento economico fondamentale ed accessorio […] è definito dai contratti collettivi».

La Corte peraltro ha più volte ribadito che per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Come tali, essi si impongono al rispetto del legislatore della Regione autonoma (in tal senso, sentenze n. 93 del 2019, n. 201 e n. 178 del 2018), a prescindere dalle ragioni che hanno spinto quest’ultimo a violare il principio di riserva alla contrattazione collettiva della definizione del trattamento economico del proprio personale e del conseguente re-inquadramento.

La Corte ha, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, commi 14, primo periodo, e 15, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.” (Corte Costituzionale sent. n. 16 del 2020)

Vedi link alla sentenza :

https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-costituzionale/10558-sentenza-n-16-del-1922020-pubblico-impiego--regioni-autonome--dirigenza--economico-riserva-alla-contrattazione-collettiva--ordinamento-civile-illegittimita.html

Riporto, inoltre, a scopo esemplificativo, un estratto della Sentenza della Corte Costituzionale 81 del 2019, relativa all’impugnazione dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5.

“Il d.lgs. n. 165 del 2001 ha stabilito che i rapporti di lavoro pubblici cosiddetti contrattualizzati sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono oggetto di contrattazione collettiva. Questa Corte ha affermato che tale disciplina «costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, alla stregua dell’art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale rinvia in proposito ai principi desumibili dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), che, al comma 1, lettera a), stabilisce per l’appunto come principio la regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico» (sentenza n. 314 del 2003). – La costante giurisprudenza di questa Corte ha, poi, precisato che la disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato vengono ricondotti alla materia dell’«ordinamento civile», di competenza esclusiva del legislatore nazionale, che in tale materia fissa principi che «costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si impongono anche alle Regioni a statuto speciale» (sentenza n. 189 del 2007). La qualificazione della riserva di contrattazione collettiva posta dal legislatore statale quale norma fondamentale di riforma economico-sociale comporta che essa operi come limite all’autonomia della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in base alle previsioni dello stesso statuto, che impone che l’esercizio delle attribuzioni regionali avvenga nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale.”

(…)

“La costante giurisprudenza di questa Corte ha, poi, precisato che la disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato vengono ricondotti alla materia dell’«ordinamento civile», di competenza esclusiva del legislatore nazionale, che in tale materia fissa principi che «costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si impongono anche alle Regioni a statuto speciale» (sentenza n. 189 del 2007). La qualificazione della riserva di contrattazione collettiva posta dal legislatore statale quale norma fondamentale di riforma economico-sociale comporta che essa operi come limite all’autonomia della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in base alle previsioni dello stesso statuto, che impone che l’esercizio delle attribuzioni regionali avvenga nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale.”

Per la lettura della sentenza vedi il link:

Per ulteriori approfondimenti:

http://www.astrid-online.it/static/upload/padu/padula_federalismi_8_11_17.pdf

Sperando di aver fornito sufficiente supporto, auguro buona lettura

Simona

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