Siamo alle prese con la determinazione del contingente di dirigenti che possano beneficiare del premio di eccellenza per l’anno 2019 che il nostro contratto decentrato riserva al 10% del personale dirigenziale. Applicando i criteri sotto descritti, fino alla valutazione dei comportamenti organizzativi, arriviamo a scremare 7 dirigenti (il 10% corrisponde a 4 unità). I problemi sorgono nel momento in cui si fa riferimento alla valutazione della media degli ultimi 3 anni e degli ultimi 5 anni. Infatti, alcuni dei 7 dirigenti selezionati sono arrivati in mobilità da circa 2 anni (a novembre dell’anno 2018) da enti di altri comparti e lamentano che la loro valutazione non sia riproponibile in questo caso perché il comparto e i sistemi di valutazione erano diversi. Tra l’altro, lo stesso problema si proporrebbe, in astratto, nel caso di neo assunti. Come poter risolvere questo empasse?
Riporto la dizione del contratto decentrato di riferimento.
“Come previsto dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 28 del C.C.N.L. 2016/2018 citato nelle premesse, ad una quota pari al 10% (con arrotondamento per eccesso) del personale dirigenziale valutato che ha conseguito le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione in vigore per l’anno 2019, verrà attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale.
Qualora i dirigenti che hanno ottenuto la valutazione massima superino la misura del 10% del personale dirigenziale, a parità di posizione, fino a concorrenza dei premi erogabili, si tiene conto del punteggio ottenuto in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi; in subordine, in caso persistano casi di parità di posizione, si tiene conto del miglior punteggio ottenuto nella valutazione relativa ai comportamenti organizzativi; in subordine, in caso di ulteriore parità, si procede all’assegnazione del premio differenziale tenendo conto della media dei punteggi relativi alla valutazione degli ultimi tre anni; in caso di ulteriore parità, si tiene conto della media dei punteggi relativi alla valutazione degli ultimi cinque anni”.