Vorrei sapere se nel caso di proroga di un contratto di lavoro è sufficiente lo scambio di lettere tra le parti Per accettazione grazie
Con Ordinanza n. 8443 del 4 maggio 2020 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha chiarito che non occorre la forma scritta per la proroga del contratto a tempo determinato, fermo, in ogni caso, l’onere per il datore di lavoro di provare le ragioni obiettive che giustifichino la proroga.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 10870 del 23 aprile 2021
A MAGGIOR RAGIONE VA BENE LO SCAMBIO DI COMUNICAZIONI