Contributi ad associazioni

Qual è la forma più idonea per trasferire contributi ad Enti del terzo settore e cooperative nell’ambito di una coprogettazione effettuata ai sensi del 117/2017? Nello specifico, il comune ha effettuato una coprogettazione per realizzare un progetto a fronte di contributo regionale. Le cooperative hanno anticipato le spese e rendicontato come previsto. Il comune ora deve trasferire alla cooperativa la parte spettante di contributo. La cooperativa deve emettere fattura? Va calcolata l’iva? Il cig? Oppure basta un trasferimento? Grazie

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Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La coprogettazione tra enti pubblici e soggetti del terzo settore, inclusi le cooperative sociali, è disciplinata dalla legge n. 106/2016 (Riforma del Terzo Settore) e dal Codice del Terzo Settore, introdotto con il decreto legislativo n. 117/2017. Questa modalità di collaborazione si basa sulla condivisione di responsabilità e risorse tra enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di interesse generale.

Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale

Nel contesto della coprogettazione, il trasferimento di contributi da un ente pubblico a enti del terzo settore o cooperative avviene generalmente sotto forma di convenzioni o accordi specifici, che delineano i termini e le condizioni della collaborazione, inclusi gli aspetti finanziari.

Norme Relative alla Teoria

  1. Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017): Stabilisce il quadro normativo per le attività di cooperazione tra enti pubblici e soggetti del terzo settore.
  2. Legge n. 106/2016: Introduce riforme per il terzo settore, inclusa la promozione della coprogettazione.
  3. D.P.R. 633/1972: Regola l’applicazione dell’IVA, che potrebbe essere rilevante per alcune operazioni finanziarie tra enti pubblici e cooperative.

Esempi Concreti

Nel caso specifico di un comune che trasferisce contributi a cooperative per un progetto coprogettato, la modalità di trasferimento dipende dagli accordi stabiliti nella convenzione di coprogettazione. Generalmente, non è necessaria l’emissione di una fattura per il trasferimento di contributi pubblici destinati alla realizzazione di progetti di interesse generale, poiché questi non sono considerati prestazioni di servizi o vendite di beni ai fini IVA.

Conclusione Sintetica

Per il trasferimento di contributi da un comune a cooperative nell’ambito di una coprogettazione, generalmente non è richiesta l’emissione di fattura, né l’applicazione dell’IVA, a meno che non sia diversamente specificato negli accordi di coprogettazione. È importante riferirsi alla convenzione specifica e alle normative vigenti per determinare la modalità corretta di trasferimento dei fondi. Per questioni specifiche come il CIG (Codice Identificativo di Gara), questo dovrebbe essere utilizzato solo se il trasferimento di fondi è legato a un contratto pubblico di lavori, servizi o forniture.

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Bibliografia

La questione che poni è centrale nel rapporto tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore (ETS). La coprogettazione (art. 55 del D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore) non è un appalto di servizi, ma una forma di partenariato pubblico-privato finalizzato al perseguimento di scopi solidaristici comuni.

Questa distinzione “genetica” tra appalto e coprogettazione determina il regime fiscale e documentale del trasferimento di fondi.

1. Natura del trasferimento: Contributo o Corrispettivo?

Nella coprogettazione, il Comune non “acquista” un servizio dalle cooperative, ma “sostiene” un progetto condiviso. Pertanto, le somme erogate non sono solitamente corrispettivi (prezzo di un servizio), ma contributi a titolo di rimborso spese (quota parte dei costi ammissibili).

  • IVA: Se il trasferimento è un contributo/rimborso spese per attività istituzionali non commerciali, è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del DPR 633/1972.
  • Fattura: La cooperativa non deve emettere fattura commerciale se l’operazione è fuori campo IVA. Dovrà invece emettere una nota di debito (o richiesta di pagamento) specificando che si tratta di “rimborso spese per attività di coprogettazione ex art. 55 D.Lgs. 117/2017”.

Nota Bene: Se però la convenzione di coprogettazione è strutturata (erroneamente o per scelta) con un rapporto di sinallagma (scambio servizio/prezzo), l’Agenzia delle Entrate potrebbe considerarlo un corrispettivo, attirandolo nel regime IVA. Ma nella vera coprogettazione, il regime è quello del contributo.

2. Il CIG (Codice Identificativo Gara)

Nonostante non sia un appalto, la tracciabilità dei flussi finanziari è obbligatoria.

  • Il Comune deve acquisire un CIG (anche se in modalità semplificata o specifica per il Terzo Settore) per ogni procedura di coprogettazione.
  • Il CIG serve per garantire la trasparenza e deve essere indicato in tutti i mandati di pagamento.
  • L’ANAC ha chiarito che anche le convenzioni ex art. 55 CTS sono soggette agli obblighi di tracciabilità (Legge 136/2010).

3. Documentazione necessaria per il trasferimento

Per procedere al mandato di pagamento, l’ufficio ragioneria del Comune solitamente richiede:

  1. Rendicontazione delle spese: (Che hai già menzionato come effettuata) Prospetto dei costi sostenuti e documentati.
  2. Nota di debito/Richiesta di liquidazione: Un documento su carta intestata della cooperativa che richiama la convenzione, l’importo da liquidare e gli estremi del CIG.
  3. DURC regolare: Anche per i contributi è necessario verificare la regolarità contributiva della cooperativa.
  4. Autocertificazione tracciabilità: Il modulo con le coordinate del conto corrente dedicato (se non già acquisito).

Tabella Riassuntiva

Elemento Regime nella Coprogettazione (Art. 55)
Natura del fondo Contributo / Rimborso spese
Documento Nota di debito (non fattura)
IVA Escluso/Fuori campo (Art. 2 DPR 633/72)
CIG Obbligatorio (per tracciabilità)
Riferimento di legge D.Lgs. 117/2017 e Circolare Min. Lavoro 34/2020

Conclusione

Il Comune non deve chiedere una fattura, ma una richiesta di trasferimento fondi/nota di debito fuori campo IVA. Assicurati che il CIG sia stato generato correttamente all’inizio della procedura di evidenza pubblica (l’avviso di co-progettazione), poiché deve seguire tutto l’iter del finanziamento regionale.

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