Contributi COVID per la ristorazione collettiva

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 dicembre 2021
Criteri e modalita’ per l’erogazione dei contributi alle imprese
operanti nei servizi di ristorazione collettiva. (22A01227)
(GU n.44 del 22-2-2022)

                         IL MINISTRO 
                  DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

                       di concerto con 

                  IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                       E DELLE FINANZE 

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in
particolare, l’art. 43-bis che prevede, al fine di mitigare la crisi
economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19,
l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese operanti nei
servizi di ristorazione collettiva, nel limite di spesa complessivo
di 100 milioni di euro per l’anno 2021;
Visto il comma 2 del citato art. 43-bis, che prevede che, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, sono stabiliti i criteri e le
modalita’ di attuazione dello stesso art. 43-bis, anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo e tenendo in
considerazione il costo del lavoro;
Visto, altresi’, il comma 4 dell’art. 43-bis, che dispone che
l’efficacia delle disposizioni di cui al predetto articolo e’
subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e, in
particolare, l’art. 10-bis, che dispone che «I contributi e le
indennita’ di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli
esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e
indipendentemente dalle modalita’ di fruizione e contabilizzazione,
spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonche’
ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive
(IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune
in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e
integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede,
tra l’altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di
cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita’ previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i
soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati,
istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell’art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la
tutela della liberta’ d’impresa. Statuto delle imprese» e, in
particolare, l’art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su
cittadini e imprese;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l’art. 1, commi 125 e
seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;
Visto l’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita’ amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa’ e delle associazioni anche prive di
personalita’ giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
«Istituzione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche’ riordino della disciplina dei tributi locali»;
Considerata, pertanto, la necessita’ di dare attuazione a quanto
disposto dal comma 2, dell’art. 43-bis, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, adottando il presente decreto, fermo restando che
l’efficacia dell’intervento resta subordinata all’autorizzazione
della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di
notifica ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea;

                          Decreta: 

                           Art. 1 

                         Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
    definizioni:
    a) «decreto-legge 25 maggio 2021»: il decreto-legge 25 maggio
    2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da
    COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
    territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
    2021, n. 106;
    b) «Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19»: la comunicazione
    della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
    «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
    dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive
    modificazioni e integrazioni;
    c) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013
    della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e
    successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli
    articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
    agli aiuti «de minimis»;
    d) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014
    della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive
    modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti
    compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
    e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
    e) «microimprese e piccole imprese»: le microimprese e le piccole
    imprese secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al
    regolamento di esenzione;
    f) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
    successive modifiche e integrazioni.
    Art. 2

                Finalita' dell'intervento 
    
  2. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 43-bis, comma 2 del
    decreto-legge 25 maggio 2021, stabilisce i criteri e le modalita’ per
    l’erogazione dei contributi alle imprese operanti nei servizi di
    ristorazione collettiva previsti dal medesimo art. 43-bis, fornendo,
    a tal fine, le necessarie disposizioni relative alla definizione dei
    soggetti beneficiari dell’intervento, alla tipologia e all’ammontare
    dell’aiuto concedibile e alle relative modalita’ di erogazione,
    assicurando il rispetto del limite di spesa e tenendo conto del costo
    del lavoro sostenuto dalle imprese interessate.
    Art. 3

              Risorse finanziarie disponibili 
    
  3. Ai sensi dell’art. 43-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio
    2021, le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli
    aiuti di cui al presente decreto sono pari a euro 100.000.000,00
    (centomilioni/00) per l’anno 2021.

  4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate sulla
    contabilita’ speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate -
    fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per
    l’erogazione dei contributi di cui al presente decreto.
    Art. 4

                   Soggetti beneficiari 
    
  5. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente decreto le
    imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva che,
    nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non
    inferiore al 15 (quindici) per cento rispetto al fatturato del 2019.
    Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui
    all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi
    d’imposta 2019 e 2020. Per le imprese costituite nel corso dell’anno
    2019, la riduzione del fatturato, nella medesima misura del 15
    (quindici) per cento, e’ rapportata al periodo di attivita’ del 2019
    decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle
    imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel
    predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo
    del 2020, secondo quanto specificato con il provvedimento di cui
    all’art. 6, comma 3.

  6. Per imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva,
    ai fini del presente decreto, si intendono le imprese che svolgono
    servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente,
    pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una
    comunita’ delimitata e definita, quale, a titolo esemplificativo,
    ristorazione per scuole, uffici, universita’, caserme, strutture
    ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive, la cui
    attivita’, come comunicata con il modello AA7/AA9 all’Agenzia delle
    entrate ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, e’ individuata da uno dei
    seguenti codici ATECO 2007:
    a) 56.29.10 «Mense»;
    b) 56.29.20 «Catering continuativo su base contrattuale».

  7. Le imprese di cui ai commi 1 e 2, alla data di presentazione
    dell’istanza di cui all’art. 6, devono:
    a) risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel
    registro delle imprese;
    b) avere sede legale o operativa ubicata sul territorio
    nazionale;
    c) presentare un ammontare dei ricavi nell’anno 2019 generato per
    almeno il 50 (cinquanta) per cento dai corrispettivi per i contratti
    di cui al comma 2;
    d) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
    concorsuali con finalita’ liquidatorie;
    e) non essere gia’ in difficolta’ al 31 dicembre 2019, come da
    definizione stabilita dall’art. 2, punto 18, del regolamento di
    esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese e
    piccole imprese, purche’ risulti rispettato quanto previsto dalla
    lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano
    ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

  8. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al
    presente decreto le imprese:
    a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9,
    comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e
    successive modificazioni e integrazioni;
    b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come
    causa di incapacita’ a beneficiare di agevolazioni finanziarie
    pubbliche o comunque a cio’ ostative.
    Art. 5

    Forma e ammontare dell’aiuto e disciplina in materia
    di aiuti di Stato applicabile

  9. L’aiuto di cui al presente decreto assume la forma del
    contributo a fondo perduto ed e’ riconosciuto, nei limiti delle
    risorse finanziarie di cui all’art. 3, ai sensi e nel rispetto dei
    limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del Quadro
    temporaneo degli aiuti COVID-19, ovvero, successivamente al periodo
    di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de
    minimis.

  10. L’ammontare del contributo e’ determinato con le modalita’ di
    cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, in funzione del numero di
    lavoratori dipendenti con contratto di lavoro in essere alla data del
    31 dicembre 2019, nei limiti, in ogni caso, dei massimali di aiuto
    previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai
    sensi del comma 1. Sono, a tal fine, presi in considerazione i
    lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o
    indeterminato, come risultanti dall’ultima dichiarazione retributiva
    e contributiva dell’impresa alla data del 31 dicembre 2019.

  11. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso
    al contributo, fissato con il provvedimento di cui all’art. 6, comma
    3, le risorse finanziarie di cui all’art. 3 sono ripartite tra le
    imprese richiedenti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, con
    le seguenti modalita’:
    a) le risorse finanziarie di cui all’art. 3 sono ripartite in
    ugual misura tra tutte le imprese richiedenti e ammissibili fino al
    raggiungimento di un importo del contributo di euro 10.000,00
    (diecimila/00);
    b) le risorse finanziarie di cui all’art. 3 che residuano
    dall’assegnazione di cui alla precedente lettera a) sono ripartite
    tra tutte le imprese richiedenti ammissibili in funzione del rapporto
    tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma
    del numero di lavoratori dipendenti di tutte le imprese richiedenti
    ammissibili.

  12. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante,
    l’importo del contributo di cui al comma 3 e’ ridotto qualora
    necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in
    materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi del comma 1.

  13. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla
    formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non
    rileva altresi’ ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
    comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della
    produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

  14.                       Art. 6 
    
             Procedura di accesso e modalita' 
               di erogazione del contributo 
    
  15. Per ottenere il contributo di cui all’art. 5, le imprese
    interessate presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza
    all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei
    requisiti di cui all’art. 4. Ogni impresa interessata puo’ presentare
    una sola istanza di accesso al contributo di cui al presente decreto.

  16. L’istanza di cui al comma 1 puo’ essere presentata, per conto
    dell’impresa interessata, anche da un intermediario di cui all’art.
    3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
    1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia
    delle entrate.

  17. Le modalita’ di effettuazione dell’istanza di cui al comma 1, il
    suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e
    ogni altro elemento necessario all’attuazione del presente intervento
    sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
    entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
    presente decreto. Il predetto provvedimento individua, altresi’, gli
    elementi da dichiarare nell’istanza, anche ai sensi del decreto del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine del
    rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in
    materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell’art. 5, comma 1.

  18. Il contributo di cui all’art. 5 e’ corrisposto dall’Agenzia
    delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente
    bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza di cui al
    comma 1.
    Art. 7

          Controlli e restituzione del contributo 
    
  19. Con il medesimo provvedimento di cui all’art. 6, comma 3, sono
    definite le attivita’ di controllo degli aiuti concessi ai sensi del
    presente decreto, nonche’ le modalita’ di restituzione del contributo
    erogato, in tutto o in parte, non spettante, ivi inclusi eventuali
    interessi dovuti e sanzioni.
    Art. 8

                    Disposizioni finali 
    
  20. L’operativita’ delle disposizioni di cui al presente decreto e’
    subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di
    aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione
    medesima. La registrazione del regime di aiuti nel Registro nazionale
    degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, comma 6, della legge 24
    dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni e’
    effettuata dal Ministero dello sviluppo economico. L’Agenzia delle
    entrate provvede alla registrazione degli aiuti individuali, nel
    medesimo registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
    dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
    delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
    forestali 31 maggio 2017, n. 115.

  21. I soggetti beneficiari dei contributi di cui presente decreto
    sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista
    dall’art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124
    e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di
    pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

  22. Con il provvedimento di cui all’art. 6, comma 3, e’ definito
    l’elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese
    previsti dal presente decreto, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2,
    della legge 11 novembre 2011, n. 180.

  23. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e’
    pubblicata sulla piattaforma telematica denominata
    «Incentivi.gov.it», ai sensi dell’art. 18-ter del decreto-legge 30
    aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
    giugno 2019, n. 58.
    Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
    controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    italiana.

Roma, 23 dicembre 2021 

                                               Il Ministro        
                                         dello sviluppo economico 
                                                Giorgetti         

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del turismo, n. 134