Contributi e Trasparenza

Scusate ma per i contributi erogati a persone fisiche quali sono i doveri di trasparenza? I beneficiari vanno pubblicati in maniera anonima sul sito di amministrazione trasparente?

Buonasera Domenico,

ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/13 tutti quegli atti che sono volti a sostenere una persona o un ente sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto superiore a 1.000 euro mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse, sono soggetti ad obbligo di pubblicazione.

La pubblicazione comprende necessariamente, oltre all’atto di concessione:

  1. il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
  2. l’importo del vantaggio economico corrisposto;
  3. la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
  4. l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
  5. la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
  6. il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Vedi Link:
https://www.anticorruzione.it › obbli…
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di concessione di sovvenzioni …

Tuttavia, l’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede l’esclusione dalla pubblicazione dei dati identificativi dei destinatarie di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale.

Trattandosi di categorie di persone ben delineate, l’esclusione deve intendersi assoluta, per cui l’ente dovrà adottare tutte le cautele necessarie a rendere non identificabili i soggetti beneficiari.

Per comprendere meglio tutta la questione del rapporto tra obblighi di pubblicità e trasparenza e obblighi di tutela dei dati delle persone fisiche, si consiglia un’attenta lettura delle Linee Guida del Granate privacy italiano, datate 15 maggio 2014, rubricate “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati ”, che allego di seguito:

La trasparenza sui siti web della PA - Linee guida del Garante (1).pdf (4,9 MB)

Buona lettura

Simona