Contributi previdenziali e/o assistenziali

Dott Chiarelli buongiorno, mi occorrono delle delucidazioni, da poco sono entrata in un ente comunale della mia zona che si occupa di paghe e contributi, più precisamente versamenti contributivi e previdenziali degli amministratori locali in aspettativa per mandato elettorale; Per ogni dipendente pubblico in aspettativa, l’Amministrazione le aliquote che deve versare sono:
33% (inclusa anche la parte a carico dipendente);
0.35% come Fondo credito
7.68% sul 100% della base imponibile come Opera di previdenza; Quello che non riesco a capire e che nessun collega (responsabili inclusi) riesce a delucidarmi sull’argomento , è sapere se le aliquote di cui sopra devono essere calcolate tutte sulla stessa base imponibile formata da voci fisse tabellari + voci accessorie (es. straordinario, etc etc ) o le basi imponibili sul quale calcolarle sono diverse?
Grazie per una risposta e buon lavoro

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, è importante partire dalla teoria generale del diritto previdenziale e contributivo applicabile ai dipendenti pubblici in aspettativa per mandato elettorale. La normativa previdenziale stabilisce le modalità di calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori, inclusi quelli in aspettativa per mandato elettorale. In generale, le aliquote contributive sono applicate su una base imponibile che può comprendere diverse voci di retribuzione, a seconda di quanto specificato dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Norme relative alla teoria:

  1. Legge n. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico): Fornisce indicazioni generali sul calcolo dei contributi previdenziali.
  2. D.Lgs. n. 165/2001: Regola il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, inclusi aspetti legati alla sospensione del rapporto di lavoro per mandato elettorale.
  3. Circolari INPS: Forniscono dettagli operativi su come calcolare la base imponibile per il versamento dei contributi.

Esempi concreti:

  • Base imponibile unica: Se la normativa o le circolari applicabili specificano che le aliquote contributive devono essere calcolate su una base imponibile unica, allora voci fisse tabellari e voci accessorie (come lo straordinario) contribuiscono alla formazione di tale base.
  • Basi imponibili distinte: In alcuni casi, la legge può prevedere che determinate aliquote contributive siano calcolate su basi imponibili diverse, separando ad esempio le voci fisse da quelle variabili.

Conclusione sintetica:

La determinazione della base imponibile per il calcolo delle aliquote contributive dipende dalla specifica normativa e dalle circolari interpretative applicabili al caso dei dipendenti pubblici in aspettativa per mandato elettorale. In assenza di indicazioni chiare dai tuoi responsabili, sarebbe opportuno consultare direttamente le fonti normative o le circolari INPS pertinenti. In generale, se non specificato diversamente, le aliquote potrebbero essere calcolate su una base imponibile unica che include sia le voci fisse che quelle accessorie.

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Bibliografia:

È assolutamente normale sentirsi disorientati all’inizio: la materia previdenziale per gli amministratori locali (regolata principalmente dal D.Lgs. 267/2000 - TUEL) è uno dei campi più tecnici della pubblica amministrazione.

Il dubbio che poni è legittimo perché spesso si tende a pensare che l’imponibile sia unico, ma nella previdenza pubblica (ex INPDAP, ora INPS) esistono delle sfumature importanti.

Ecco la risposta tecnica alla tua domanda: no, le basi imponibili non sono sempre identiche per tutte le aliquote.

1. Contribuzione IVS (33%) e Fondo Credito (0,35%)

Per queste due voci, la base imponibile è identica e segue il principio dell’onnicomprensività.

  • Cosa include: Stipendio tabellare, posizione organizzativa, tredicesima mensilità e tutte le voci accessorie (straordinari, indennità di turno, premi di produttività, ecc.).
  • Regola generale: Tutto ciò che è assoggettabile a contribuzione per un dipendente in servizio lo è anche per l’amministratore in aspettativa. L’ente locale deve versare ciò che il datore di lavoro d’origine avrebbe versato.

2. Opera di Previdenza (TFS/TFR - 7,68% o aliquote TFR)

Qui sta la differenza sostanziale. L’ “Opera di Previdenza” (ex ENPAS/INADEL) riguarda il trattamento di fine servizio o fine rapporto.

  • Base Imponibile: A differenza del 33%, questa non include quasi mai le voci accessorie (come lo straordinario), a meno che non siano espressamente previste dai contratti collettivi come “utili ai fini previdenziali”.
  • Cosa include: Solitamente si calcola solo sulle voci fisse e continuative: stipendio tabellare, indennità di comparto, vacanza contrattuale, tredicesima e l’eventuale retribuzione di posizione.
  • Il calcolo del 7,68%: Ricorda che questa aliquota è tipica del regime TFS (indennità di fine servizio). Se il dipendente è invece in regime TFR (assunti dopo il 2000), l’aliquota e la modalità di calcolo cambiano leggermente (si accantona il 6,91% della base TFR).

Tabella Riassuntiva

Contributo Aliquota Base Imponibile (Cosa considerare)
Pensionistico (IVS) 33% Tutto: Fisso + Accessorio (Straordinari, premi, ecc.)
Fondo Credito 0,35% Tutto: Identica alla base IVS (33%)
Opera Previdenza 7,68% (TFS) Solo Fisso: Tabellare + Posizione + 13esima (No straordinari)

Un punto cruciale per il tuo lavoro

Poiché ti occupi di amministratori in aspettativa, l’ente locale deve versare i contributi sulla base delle attestazioni fornite dal datore di lavoro di provenienza.

Nota bene: Se il dipendente pubblico è in aspettativa, il suo datore di lavoro “storico” deve inviarvi periodicamente un prospetto con le somme che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio. È su quei valori (teorici ma realistici) che applicherai le distinzioni sopra descritte.