Contributi previdenziali ed assistenziali

Dottore buongiorno, in seguito alle sue delucidazioni inerenti il versamento previdenziale e le diverse aliquote da applicare dall’amministrazione vigente sulle diverse basi imponibili dei dipendenti pubblici messi in aspettativa, le chiederei cortesemente i riferimenti normativi dove viene trattato l’argomento del calcolo previdenziale e/o contributivo, la base imponibile con le diverse aliquote

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Il calcolo delle quote previdenziali e contributive per i dipendenti pubblici, inclusi quelli in aspettativa, è regolato da diverse normative che stabiliscono le basi imponibili e le aliquote applicabili. La materia è complessa, poiché coinvolge sia la legislazione nazionale che le specifiche disposizioni applicabili ai vari comparti del pubblico impiego.

Teoria Generale del Diritto Previdenziale

La teoria generale del diritto previdenziale stabilisce che i contributi previdenziali sono versamenti obbligatori effettuati da lavoratori e datori di lavoro a enti previdenziali. Questi contributi sono finalizzati a finanziare il sistema di sicurezza sociale, garantendo ai lavoratori diritti a prestazioni in caso di malattia, infortunio, maternità, disoccupazione, vecchiaia e morte.

Norme Relative alla Teoria

  1. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per quanto riguarda i dipendenti pubblici.
  2. Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 503, che regola il sistema pensionistico dei dipendenti pubblici.
  3. Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma Dini) e successive modificazioni, che ha introdotto importanti novità nel sistema previdenziale italiano, applicabili anche ai lavoratori del settore pubblico.
  4. Decreto Legislativo 5 dicembre 2017, n. 174, che ha introdotto modifiche al sistema di calcolo dei contributi per alcune categorie di lavoratori pubblici.

Esempi Concreti

  • Per un dipendente pubblico in aspettativa senza assegni, la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali potrebbe essere ridotta o pari a zero, a seconda delle specifiche disposizioni contrattuali e normative.
  • Le aliquote contributive possono variare in base alla categoria di appartenenza del lavoratore (es. personale ATA, docenti, forze dell’ordine) e all’ente previdenziale di riferimento (INPS, ex INPDAP).

Conclusione Sintetica

Il calcolo dei contributi previdenziali per i dipendenti pubblici, inclusi quelli in aspettativa, è determinato da una serie di normative che stabiliscono le basi imponibili e le aliquote applicabili. È importante consultare le disposizioni specifiche relative al proprio settore di appartenenza e all’ente previdenziale di riferimento per determinare correttamente gli importi dovuti.

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Bibliografia

La materia è regolata da un complesso di norme che si è stratificato a partire dalla metà degli anni '90, con l’obiettivo di armonizzare il sistema pubblico a quello privato.

1. Quadro Normativo di Riferimento

Le fonti principali che stabiliscono i criteri di calcolo e le aliquote sono:

  • Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma Dini): È il pilastro del sistema previdenziale moderno. Stabilisce l’aliquota di computo per i dipendenti pubblici (fissata al 33%) e introduce il sistema contributivo.
  • D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564: Disciplina specificamente l’accredito dei contributi figurativi e il calcolo per i periodi di aspettativa per cariche elettive e sindacali (Art. 3).
  • D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314: Definisce i criteri di determinazione della base imponibile previdenziale, armonizzandola con quella fiscale.
  • Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Art. 31): Fornisce integrazioni riguardanti la contribuzione per i dipendenti in aspettativa.
  • Circolare INPS n. 6 del 25 gennaio 2019 e Circolare n. 129 del 2019: Documenti operativi fondamentali che dettagliano le modalità di calcolo della “retribuzione virtuale” e il versamento della contribuzione aggiuntiva.

2. La Base Imponibile e la “Retribuzione Virtuale”

Per il dipendente in aspettativa (specialmente se non retribuita per cariche pubbliche o sindacali), il calcolo non avviene sullo stipendio effettivamente percepito (che è zero o ridotto), ma sulla Retribuzione Virtuale.

Definizione: La retribuzione virtuale è quella che il lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio attivo, comprensiva di stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità ed eventuali assegni ad personam o indennità fisse e continuative previste dal CCNL di riferimento.

3. Aliquote Contributive Vigenti (Gestione Dipendenti Pubblici)

Le aliquote variano leggermente a seconda della Cassa di appartenenza (es. CTPS per i dipendenti dello Stato, CPDEL per gli Enti Locali), ma la struttura standard per la Pensione è la seguente:

Voce di Contribuzione Aliquota Totale A carico Amministrazione A carico Dipendente
Pensione (IVS) 32,65% - 33,00% 23,80% - 24,20% 8,80% - 8,85%
Fondo Credito 0,35% - 0,35%
TFR / TFS Varie 3,60% (su 80% o 100%) 2,50% (se applicabile)

Note sulla base imponibile:

  1. Per gli iscritti alla Cassa Stato (CTPS), la base imponibile per la pensione può essere maggiorata del 18% ai sensi dell’Art. 15 della Legge 177/1976 (anche se tale istituto è stato oggetto di limitazioni nel tempo per le nuove assunzioni).
  2. In caso di aspettativa sindacale, se l’organizzazione sindacale eroga un compenso aggiuntivo, su questo importo va versata una contribuzione aggiuntiva calcolata con le medesime aliquote (Circolare INPS 129/2019).

4. Particolarità per Diverse Tipologie di Aspettativa

  • Aspettativa per motivi personali/familiari: Generalmente non è coperta da contribuzione né figurativa né obbligatoria. Il dipendente può ricorrere al “riscatto” o alla “prosecuzione volontaria” (Art. 5, D.Lgs. 564/1996).
  • Aspettativa per cariche elettive/sindacali: La contribuzione è solitamente figurativa (a carico della gestione previdenziale) o versata dall’amministrazione/sindacato in base a specifiche convenzioni.
  • Aspettativa per Dottorato di Ricerca: Coperta da contribuzione figurativa dalla gestione di appartenenza, calcolata sulla retribuzione spettante all’atto del collocamento in aspettativa.